Art. 17 Arruolamento nel C.E.M.M. 1. Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un'ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante. 2. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al comma 1. 3. Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a domanda, dalla ferma contratta, a giudizio della Direzione generale per il personale militare della Marina, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause: a) non superamento della prima classe; b) non idoneita' in attitudine professionale; c) inidoneita' riportata per la seconda volta negli esami di fine anno; d) motivi disciplinari; e) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione privata degli interessati. 4. Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale e' consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda. 5. Sono prosciolti altresi' dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo articolo 18. 6. Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e completano gli obblighi di leva secondo le norme in vigore. 7. Gli allievi e gli aspiranti espulsi ai sensi del successivo articolo 19, sono tenuti a completare la ferma. 8. Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe. 9. Gli aspiranti prosciolti dalla ferma non hanno ulteriori obblighi di leva. 10. Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni. 11. Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe.