Art. 17
                      Arruolamento nel C.E.M.M.

  1. Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla
prima  classe  dei  corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con
ferma  di quattro anni, nel Corpo degli equipaggi militari marittimi,
con  il  vincolo  di  contrarre  un'ulteriore  ferma  di anni quattro
all'atto della nomina ad aspirante.
  2.  Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di  contrarre  una  ferma  di anni uno in aggiunta a quella di cui al
comma 1.
  3. Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni
possono  essere  prosciolti,  a  domanda,  dalla  ferma  contratta, a
giudizio  della  Direzione  generale  per il personale militare della
Marina,  qualora  siano  rinviati dall'Accademia navale per una delle
seguenti cause:
    a) non superamento della prima classe;
    b) non idoneita' in attitudine professionale;
    c) inidoneita' riportata per la seconda volta negli esami di fine
anno;
    d) motivi disciplinari;
    e)   sopraggiunti   avvenimenti   che   abbiano   sostanzialmente
modificato la situazione privata degli interessati.
  4.  Durante  il  primo  anno  di frequenza dell'Accademia navale e'
consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda.
  5.  Sono  prosciolti  altresi' dalla ferma i rinviati per motivi di
salute di cui al successivo articolo 18.
  6.  Gli  allievi  prosciolti  dalla  ferma  fanno  parte della leva
marittima  e  completano  gli  obblighi  di  leva secondo le norme in
vigore.
  7.  Gli  allievi  e  gli  aspiranti espulsi ai sensi del successivo
articolo 19, sono tenuti a completare la ferma.
  8.  Gli  allievi  rinviati  ma  non prosciolti dalla ferma e quelli
espulsi  completano  la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del
C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe.
  9.  Gli  aspiranti  prosciolti  dalla  ferma  non  hanno  ulteriori
obblighi di leva.
  10.  Gli  aspiranti  rinviati  ma  non  prosciolti dalla ferma sono
trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad
ufficiale  di  tale  categoria  ai  sensi  delle norme in vigore, con
l'obbligo di completare la ferma di quattro anni.
  11.  Gli  aspiranti  espulsi  dall'Accademia completano la ferma di
quattro  anni  prestando  servizio  nei  ruoli  del  C.E.M.M.  con la
classifica di comune di seconda classe.