Art. 19 Disciplina degli allievi e degli aspiranti 1. Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel regolamento interno e recepiscono la normativa vigente in materia. 2. L'allievo e l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanza contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga contegno non confacente alla qualita' di futuro ufficiale sara', a seconda della gravita' della mancanza, rinviato dall'Accademia o anche espulso in casi di maggiore gravita'. 3. Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina e, se espulsi, non possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi della Marina. 4. Le punizioni del rinvio o della espulsione sono inflitte dalla Direzione generale per il personale militare della Marina su proposta del comando dell'Accademia navale, il quale sentira' prima il parere del consiglio di disciplina.