Art. 19
             Disciplina degli allievi e degli aspiranti

  1.  Le  norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono
contenute  nel regolamento interno e recepiscono la normativa vigente
in materia.
  2.  L'allievo  e  l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanza
contro  la  disciplina,  il decoro o la morale o che, comunque, tenga
contegno  non  confacente  alla qualita' di futuro ufficiale sara', a
seconda  della  gravita'  della  mancanza,  rinviato dall'Accademia o
anche espulso in casi di maggiore gravita'.
  3.  Gli  allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra
non  possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali
in  servizio  permanente  effettivo  della  Marina e, se espulsi, non
possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi
della Marina.
  4.  Le  punizioni del rinvio o della espulsione sono inflitte dalla
Direzione generale per il personale militare della Marina su proposta
del  comando dell'Accademia navale, il quale sentira' prima il parere
del consiglio di disciplina.