Art. 10.
  1.  Dopo  l'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e'
inserito il seguente:
  "Art.  43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al
tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso
il  tribunale  ordinario  il  lavoro  giudiziario  loro assegnato dal
presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito in sezioni,
dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
  I  giudici  onorari  di tribunale non possono tenere udienza se non
nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
  Nell'assegnazione  prevista dal primo comma, e' seguito il criterio
di non affidare ai giudici onorari:
    a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari
e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della
causa di merito o del giudizio petitorio;
    b)  nella  materia penale, le funzioni di giudice per le indagini
preliminari   e  di  giudice  dell'udienza  preliminare,  nonche'  la
trattazione  di  procedimenti  relativi  a reati per i quali la legge
stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.".