Art. 11.

  1.  L'articolo  46  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  46.  (Costituzione  delle sezioni). - Il tribunale ordinario
puo' essere costituito in piu sezioni.
  Nei  tribunali  ordinari  costituiti  in  sezioni sono biennalmente
designate  le  sezioni  alle  quali  sono  devoluti, promiscuamente o
separatamente,  gli  affari  civili, gli affari penali e i giudizi in
grado  di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia
di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
  In  ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una
sezione  dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice
di  procedura  penale  per  la  fase delle indagini preliminari e per
l'udienza preli-minare.
  A  ciascuna  sezione,  nella  formazione  delle  tabelle  ai  sensi
dell'articolo  7-bis,  sono  destinati  giudici  nel numero richiesto
dalle  esigenze  di  servizio,  tenuto  conto del numero dei processi
pendenti,  dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche'
del  numero  delle  controversie  sulle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale.".