Art. 12. 1. L'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".