Art. 12.
  1.  L'articolo  47  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  47.  (Attribuzioni  del  presidente  del  tribunale).  -  Il
presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti
in  sezioni,  distribuisce  il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti
del  presidente  di  sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono
attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".