Art. 13.

  1. Dopo l'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono
inseriti i seguenti:
  "Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). - Nei tribunali costituiti
in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione,
  la  direzione  delle  sezioni  e'  attribuita  ad  un presidente di
  sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di
sezione,  dell'organizzazione  del lavoro della sezione e' incaricato
il  magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo
7-bis.
  Art.  47-ter.  (Istituzione  dei posti di presidente di sezione). -
Salvo  quanto  previsto  dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali
costituiti  in  sezioni  ai  quali sono addetti piu' di dieci giudici
ordinari  possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in
numero  non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a
dieci.  Non  si  tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle
sezioni distaccate.
  Il  posto di presidente di sezione e' istituito in ogni caso per la
direzione  delle  seguenti  sezioni,  se ad esse sono addetti piu' di
dieci giudici:
    a)  sezioni  incaricate  della  trattazione delle controversie in
materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
    b)  sezioni  incaricate  degli  affari  inerenti  alle  procedure
concorsuali;
    c)  sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal
codice  di  procedura penale per la fase delle indagini preliminari e
per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
  In  ogni  tribunale  ordinario  di cui alla tabella A allegata alla
legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei
provvedimenti  previsti  dal  codice  di procedura penale per la fase
delle  indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da
un  presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo
1,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  25  settembre  1989, n. 327,
convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
  Art.  47-quater.  (Attribuzioni  del  presidente  di sezione). - Il
presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige
la  sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento
dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i
giudici  e  vigila  sulla loro attivita', curando anche lo scambio di
informazioni  sulle  esperienze  giurisprudenziali  all'interno della
sezione.   Collabora,  altresi',  con  il  presidente  del  tribunale
nell'attivita' di direzione dell'ufficio.
  Con  le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente
di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni
che  trattano  materie  omogenee,  ovvero  di  coordinare  uno o piu'
settori di attivita' dell'ufficio.
  Art.  47-quinquies. (Presidenza dei collegi). - Quando il tribunale
giudica  in  composizione  collegiale,  la presidenza del collegio e'
assunta  dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o
dal  magistrato  piu'  elevato  in  qualifica  o dal piu' anziano dei
magistrati di pari qualifica componenti il collegio.".