Art. 14.

  1.  L'articolo  48  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  48.  (Composizione  dell'organo  giudicante).  -  In materia
civile  e  penale il tribunale giudica in composizione monocratica e,
nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
  Sull'applicazione   delle   misure   di   prevenzione  personali  e
patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
  Salve  le  disposizioni  relative  alla  composizione delle sezioni
specializzate,   il   tribunale,   quando   giudica  in  composizione
collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.".