Art. 15.

  1.  Dopo  la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 e' inserita la seguente:
                           "Sezione I-bis
                Delle sezioni distaccate di tribunale
  Art.  48-bis.  (Sezioni  distaccate del tribunale ordinario). - Nei
comuni  indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono
istituite   sezioni   distaccate   del  tribunale  ordinario  con  la
circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.
  Art.   48-ter.   (Istituzione,   soppressione   e   modifica  della
circoscrizione  delle  sezioni  distaccate).  - All'istituzione, alla
soppressione  ed  alla  modifica  della  circoscrizione delle sezioni
distaccate  del  tribunale ordinario si provvede con decreto motivato
del  Ministro  di  grazia e giustizia di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
  Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei,
che  tengono  conto  dell'estensione del territorio, del numero degli
abitanti,  dei  sistemi  di  mobilita', dell'indice di contenzioso in
materia  civile  e penale degli ultimi due anni, della complessita' e
dell'articolazione  delle  attivita'  economiche  e  sociali  che  si
svolgono nel territorio.
  L'avvio   del   procedimento   e'   comunicato   agli  enti  locali
interessati,  ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli
avvocati.  Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Il  parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato
al  Ministro  di  grazia  e giustizia entro quarantacinque giorni dal
ricevimento  della  richiesta.  Trascorso tale termine, il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere.
  Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle
sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il  tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in
ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra
nella circoscrizione delle sezioni medesime.
  Le  controversie  in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie  sono  trattate esclusivamente nella sede principale del
tribunale.  In  tale  sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le
funzioni  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  e del giudice
dell'udienza preliminare.
  Art.  48-quinquies.  (Udienze  relative  a procedimenti da trattare
nella   sede   principale   e   nelle   sezioni   distaccate).  -  In
considerazione  di particolari esigenze, il presidente del tribunale,
sentite  le  parti,  puo'  disporre che una o piu' udienze relative a
procedimenti  civili  o  penali da trattare nella sede principale del
tribunale  siano  tenute  in una sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata
siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
  Sentiti  il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli
avvocati,  il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a
gruppi omogenei di procedimenti.
  Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I
magistrati  assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario
possono  svolgere  funzioni  anche presso la sede principale o presso
altre   sezioni   distaccate,  secondo  criteri  determinati  con  la
procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
  Nelle  sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di
sezione.".