Art. 17. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili e le attivita' successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.