Art. 17.
  1.  Con  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei
tribunali  ordinari  e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita'
di  iscrizione  delle  cause  civili  e  le attivita' successive alla
definizione dei procedimenti civili e penali.