Art. 9.

  1.  L'articolo  43  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il
tribunale ordinario:
    a)  esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro
le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
   b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
    c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
    d)  esercita  nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad
esso deferite.".