Art. 9. 1. L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".