Art. 5.
                 Requisiti di accesso all'attivita'

  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto  l'attivita' commerciale puo'
essere  esercitata  con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
  2.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  commerciale,  salvo  che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
    a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
    b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in  giudicato,  per delitto non colposo, per il quale e' prevista una
pena  detentiva  non  inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c)  coloro  che  hanno  riportato  una condanna a pena detentiva,
accertata  con  sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui  al  titolo  II  e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione,  riciclaggio,  emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta,  bancarotta  fraudolenta,  usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
    d)  coloro  che  hanno  riportato  due  o  piu'  condanne  a pena
detentiva  o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio  dell'attivita',  accertate  con  sentenza  passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis,  515,  516  e  517 del codice penale, o per delitti di frode
nella  preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
    e)  coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di  cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n.   575,   ovvero   siano  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza.
  3.  L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato
sulla  base  delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice
di  procedura  penale,  dall'articolo  10 della legge 4 gennaio 1968,
n.15,  dall'articolo  10-bis  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a
decorrere  dal  giorno  in  cui la pena e' stata scontata o si sia in
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale  della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
  5.  L'esercizio,  in  qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa  al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti  di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
    a)  avere  frequentato  con esito positivo un corso professionale
per   il  commercio  relativo  al  settore  merceologico  alimentare,
istituito  o  riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
    b)  avere  esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti  alimentari;  o  avere prestato la propria opera, per almeno
due   anni   nell'ultimo   quinquennio,   presso   imprese  esercenti
l'attivita'   nel  settore  alimentare,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di   coniuge   o   parente   o   affine,   entro   il   terzo   grado
dell'imprenditore,  in  qualita'  di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'INPS;
    c)  essere  stato  iscritto  nell'ultimo  quinquennio al registro
esercenti  il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per
uno  dei  gruppi  merceologici  individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.
375.
  6.  In  caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma  5  e'  richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
  7.  Le  regioni  stabiliscono  le  modalita'  di organizzazione, la
durata  e  le  materie  del  corso  professionale  di cui al comma 5,
lettera  a),  garantendone  l'effettuazione  anche  tramite  rapporti
convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in
via   prioritaria   le   camere   di   commercio,  le  organizzazioni
imprenditoriali  del  commercio  piu'  rappresentative  e gli enti da
queste costituiti.
  8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire
l'apprendimento   delle   disposizioni  relative  alla  salute,  alla
sicurezza   e  all'informazione  del  consumatore.  Prevede  altresi'
materie  che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione  e  trasformazione  degli  alimenti,  sia  freschi  che
conservati.
  9.  Le  regioni  stabiliscono  le  modalita'  di organizzazione, la
durata  e  le  materie,  con  particolare  riferimento alle normative
relative  all'ambiente,  alla  sicurezza e alla tutela e informazione
dei  consumatori,  oggetto  di  corsi di aggiornamento finalizzati ad
elevare  il  livello  professionale  o riqualificare gli operatori in
attivita'.  Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione  ai  corsi  dei titolari delle piccole e medie imprese
del settore commerciale.
  10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di
cui  ai  commi  7  e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione
professionale.
  11.  L'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso,  ivi
compreso  quello  relativo  ai  prodotti  ortofrutticoli,  carnei  ed
ittici,  e'  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  del  presente
articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, e' soppresso.
 
            Note all'art.  5:
          - Il titolo  II del libro  II del  codice penale riguarda i
          delitti contro la  pubblica amministrazione.
          -  Il  titolo VIII   del   libro II   del   codice   penale
          riguarda  i     delitti     contro   l'economia   pubblica,
          l'industria e il commercio.
          -  Il  testo  dell'art. 442   del   codice penale   e'   il
          seguente:
          "Art.  442 (Commercio  di sostanze  alimentari contraffatte
          o adulterate).  - Chiunque,   senza essere    concorso  nei
          reati  preveduti dai  tre articoli  percedenti, detiene per
          il  commercio, pone   in commercio, ovvero distribuisce per
          il consumo acque, sostanze o cose che sono state  da  altri
          avvelenate,  corrotte, adulterate, o contraffatte,  in modo
          pericoloso alla salute  pubblica,    soggiace  alle    pene
          rispettivamente  stabilite nei  detti articoli".
          - Il testo dell'art. 444 del codice penale e' il seguente:
          "Art.  444  (Commercio di  sostanze  alimentari  nocive). -
          Chiunque  detiene  per  il    commercio,  pone in commercio
          ovvero  distribuisce  per  il  consumo  sostanze  destinate
          all'alimentazione,  non  contraffatte  ne' adulterate,   ma
          pericolose   alla salute   pubblica, e'   punito  con    la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
          inferiore a lire centomila.
          La pena e' diminuita  se la qualita' nociva delle  sostanze
          e'  nota alla  persona  che le  acquista  o le  riceve".
          -  Il    testo  dell'art. 513   del codice   penale e'   il
          seguente:
          "Art.  513   (Turbata   liberta'   dell'industria   o   del
          commercio).   -  Chiunque  adopera  violenza  sulle    cose
          ovvero  mezzi    fraudolenti  per  impedire    o    turbare
          l'esercizio  di  un'industria o di  un commercio e' punito,
          a querela della persona offesa se il fatto non  costituisce
          un  piu'  grave  reato, con la reclusione fino a due anni e
          con la multa da lire duecentomila a due milioni".
          - Il testo   dell'art. 513-bis  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
          "Art.  513-bis   (Illecita   concorrenza  con   minaccia  o
          violenza).   - Chiunque   nell'esercizio   di  un'attivita'
          commerciale,  industriale   o comunque   produttiva, compie
          atti di  concorrenza con violenza o minaccia,    e'  punito
          con la reclusione da  due a sei anni.
          La   pena   e'   aumentata  se  gli  atti   di  concorrenza
          riguardano un'attivita'  finanziata in  tutto o   in  parte
          ed  in    qualsiasi  modo  dallo  Stato  o    da altri enti
          pubblici".
          - Il   testo  dell'art.  515  del  codice  penale    e'  il
          seguente:
          "Art.      515  (Frode  nell'esercizio  del  commercio).  -
          Chiunque, nell'esercizio   di  una  attivita'  commerciale,
          ovvero   in   uno  spaccio  aperto  al  pubblico,  consegna
          all'acquirente una cosa  mobile  per un'altra,  ovvero  una
          cosa mobile,   per    origine,  provenienza,    qualita'  o
          quantita',  diversa   da quella   dichiarata o pattuita, e'
          punito,  qualora il fatto non costituisca   un  piu'  grave
          delitto,  con  la reclusione fino a due anni o con la multa
          fino a lire quattro milioni.
          Se   si tratta di oggetti  preziosi,  la    pena  e'  della
          reclusione    fino  a    tre   anni   o della   multa   non
          inferiore a  lire duecentomila".
          - Il  testo dell'art.   516   del codice   penale  e'    il
          seguente:
          "Art. 516 (Vendita di  sostanze alimentari non genuine come
          genuine). - Chiunque pone in  vendita o mette altrimenti in
          commercio  come  genuine  sostanze  alimentari  non genuine
          e'  punito  con  la reclusione fino a sei  mesi  o  con  la
          multa fino a lire due milioni".
          -  Il  testo    dell'art.  517  del  codice    penale e' il
          seguente:
          "Art. 517 (Vendita  di  prodotti  industriali  con    segni
          mendaci).  -  Chiunque  pone in vendita  o mette altrimenti
          in circolazione opere  dell'ingegno o prodotti industriali,
          con nomi, marchi o segni  distintivi  nazionali  o  esteri,
          atti     a     indurre    in    inganno    il    compratore
          sull'origine, provenienza o   qualita' dell'opera    o  del
          prodotto   e' punito,  se il fatto non preveduto come reato
          da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un
          anno o con  la multa fino a lire due milioni".
          - La legge 27 dicembre 1956, n.  1423  recante  "Misure  di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza e per  la  pubblica  moralita'"    e'  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale  n.  327 del  31 dicembre  1956.
          -    La   legge    31   maggio   1965,   n.    575  recante
          "Disposizioni contro la mafia" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 138  del 5  giugno 1965.
          - Il testo dell'art.  688 del codice di procedura    penale
          e'  il seguente:
          "Art.   688  (Certificati  del casellario giudiziale). - 1.
          Ogni  organo avente giurisdizione penale ha  il diritto  di
          ottenere,    per  ragioni    di    giustizia  penale,    il
          certificato   di   tutte   le   iscrizioni    esistenti  al
          nome  di  una determinata    persona.   Uguale      diritto
          appartiene   a  tutte   le amministrazioni pubbliche e agli
          enti incaricati di pubblici servizi, quando il  certificato
          e'  necessario    per  provvedere  a  un    atto delle loro
          funzioni, in relazione  alla  persona  cui  il  certificato
          stesso si riferisce.
          2.  Il  pubblico ministero puo' richiedere,  per ragioni di
          giustizia  penale, il  predetto   certificato   concernente
          la    persona sottoposta   alle indagini,  l'imputato o  il
          condannato.  Il pubblico ministero    e   il      difensore
          possono    altresi'  chiedere,   previa autorizzazione  del
          giudice      procedente,    il     certificato     medesimo
          concernente  la   persona offesa dal reato  o un testimone,
          per  i fini indicati nell'art.  236.
          3.  Nei certificati  spediti per  ragioni di elettorato non
          si menzione delle  condanne e di   altri provvedimenti  che
          non hanno influenza sul diritto elettorale".
          - Il testo dell'art.  10  della legge  4  gennaio 1968,  n.
          15 e'  il  seguente:
          "Art.    10  (Accertamenti   d'ufficio).    -   La    buona
          condotta,   l'assenza  di precedenti  penali e    l'assenza
          di    carichi  pendenti,    ove richiesto, sono   accertate
          d'ufficio,  presso  gli  uffici pubblici  competenti, dalla
          amministrazione che deve   emettere  il  provvedimento.  Le
          singole  amministrazioni  non  possono  richiedere  atti  o
          certificati  concernenti  fatti,    stati    e     qualita'
          personali  che  risultino  attestati  in documenti gia'  in
          loro    possesso  o    che  esse    stesse siano   tenute a
          certificare".
          - Il testo dell'art.  10-bis della legge 31 maggio 1965  n.
          575  e' il seguente:
          "Art. 10-bis. - Con decreto  da emanarsi dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,    d'intesa  con tutti i Ministri
          interessati,   entro sei   mesi  dall'entrata    in  vigore
          della  presente  legge,  e  da  pubblicare nella   Gazzetta
          Ufficiale, sara' costituito un elenco  generale degli  enti
          e delle   amministrazioni  legittimati    a  disporre    le
          licenze,    le   concessioni e  le  iscrizioni, nonche'  le
          autorizzazioni, le  abilitazioni e  le erogazioni  indicate
          nel  primo  comma  dell'art.   10. Con le  stesse modalita'
          saranno     effettuati  gli   aggiornamenti   eventualmente
          necessari.
          Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della
          Corte  di cassazione debbono comunicare alla questura nella
          cui circoscrizione hanno sede, non oltre  i  cinque  giorni
          dal    deposito  o,   nel caso   di atto   impugnabile, non
          oltre i cinque giorni   dalla scadenza    del  termine  per
          l'impugnazione,    copia   dei   provvedimenti      emanati
          rispettivamente  in base ai  commi quinto, nono e    decimo
          dell'art.    4  della   legge 27   dicembre 1956,  n. 1423,
          nonche' dei provvedimenti  di cui ai commi 3, 4,  5 e 5-ter
          dell'art.  10, e al secondo  comma    dell'art.  10-quater.
          Nella  comunicazione  deve  essere    specificato  se    il
          provvedimento  sia divenuto  definitivo.
          I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale
          le proposte per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di
          prevenzione  di cui all'art.  3  della  legge  27  dicembre
          1956,   n.   1423,    provvedono    a    darne  contestuale
          comunicazione,     in   copia,  alla  questura   nella  cui
          circoscrizione  ha sede  il tribunale  stesso.
          I  questori dispongono l'immediata     immissione     negli
          archivi    magnetici    del    centro elaborazione dati  di
          cui all'art.  8 della  legge 1 aprile  1981, n.   121,  sia
          delle  comunicazioni  previste  nei  precedenti  commi, sia
          delle proposte  che  essi  stessi  abbiano  presentato  per
          l'applicazione di una delle misure  di prevenzione indicate
          nel  capoverso che   precede. Le informazioni predette sono
          contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso      i
          terminali      installati     nei      rispettivi    centri
          telecomunicazione.
          Le  prefetture  comunicano  tempestivamente  agli organi ed
          enti indicati dal  decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  di  cui  al  primo    comma  e   dai   successivi
          decreti    di aggiornamento,   che    abbiano   sede  nelle
          rispettive      province,    i  provvedimenti     esecutivi
          concernenti    i   divieti, le  decadenze e  le sospensioni
          previste nell'art.  10. Per  i provvedimenti   di cui    al
          comma   5  dell'art.  10   la  comunicazione,  su  motivata
          richiesta dell'interessato,  puo'  essere  inviata    anche
          ad    organi    o    enti  specificamente    indicati nella
          medesima.
          Ai  fini  dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale
          dei costruttori, la  comunicazione  va,  comunque,    fatta
          dalla    prefettura  di    Roma al   Ministero dei   lavori
          pubblici, entro e  non oltre cinque giorni dalla  ricezione
          del dato; dell'informativa  debbono    costituire   oggetto
          anche   le  proposte indicate nel  terzo e  quarto comma.
          Il   pubblico     amministratore,  il  funzionario  o    il
          dipendente  che,  malgrado     l'intervenuta  decadenza   o
          sospensione,   non   dispone,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione, il ritiro delle    licenze,  autorizzazioni,
          abilitazioni   o      la   cessazione  delle  erogazioni  o
          concessioni ovvero la cancellazione dagli albi,  e'  punito
          con la  reclusione da  due  a quattro  anni.
          Se    il fatto   e' commesso per  colpa, la  pena e'  della
          reclusione da  tre mesi  a un anno.
          Le  stesse pene si   applicano in   caso di  rilascio    di
          licenze,  concessioni,    autorizzazioni   o   abilitazioni
          ovvero  di  iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni
          in  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo
          precedente".
          -  Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n.  241
          e' il seguente:
          "Art. 18. -  1. Entro sei mesi dalla   data  di     entrata
          in     vigore  della   presente  legge   le amministrazioni
          interessate  adottano  le  misure  organizzative  idonee  a
          garantire     l'applicazione    delle    disposizioni    in
          materia   di autocertificazione e di presentazione di  atti
          e   documenti   da   parte   di  cittadini  a     pubbliche
          amministrazioni  di cui  alla legge  4 gennaio 1968, n. 15,
          e successive   modificazioni e integrazioni.  Delle  misure
          adottate  le    amministrazioni  danno  comunicazione  alla
          Commissione di cui all'art. 27.
            2. Qualora l'interessato  dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
            3. Parimenti sono accertati  d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".
            - La legge 11 giugno 1971, n. 426 recante: Disciplina del
          commercio,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 168
          del 6 luglio 1971.
            - Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  12,  del  decreto
          ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente:
            "2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
          1 del presente articolo e della presentazione della domanda
          di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche
          di  cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte
          nei seguenti gruppi omogenei:
             a) tabelle I, VI, VII;
             b) tabelle II, III, IV, V;
             c) tabella VIII;
             d) tabelle IX, X;
             e) tabella XI;
             f) tabella XII;
             g) tabella XIII;
             h) tabella XIV".
            - Il testo deII'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125,
          e' il seguente:
            "Art.  3.  - Coloro che intendono esercitare il commercio
          all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,  delle  carni,  e
          dei prodotti ittici debbono farne, preventiva denuncia alla
          Camera  di  commercio,  industria  e  agricoltura,  che  li
          iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme
          di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n, 2174.
            I commissionari, i mandatari e gli astatori, per  operare
          nei  mercati  devono  essere  iscritti  in  un albo aperto,
          tenuto dalla o dalle  camere  di  commercio,  industria,  e
          agricoltura del capoluogo di Provincia, dove essi intendono
          operare.
            L'iscrizione  negli  albi  previsti dal presente articolo
          deve  essere  negata  ed  eventualmente  revocata  se  gia'
          concessa:
             1)  a  chi  ha riportato una condanna a pena restrittiva
          della liberta' personale superiore a tre anni  per  delitto
          non colposo;
             2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi
          della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423, o di sicurezza
          personale, o  e'  stato  dichiarato  delinquente  abituale,
          professionale o per tendenza;
             3) a condannati, per delitti dolosi previsti, dal titolo
          VI  del  regtio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli
          dolosi  contro  la  pubblica  amministrazione,  o  l'ordine
          pubblico,  o  l'incolumita'  pubblica, o la fede pubblica o
          l'economia pubblica,  l'industria  e  il  commercio,  o  le
          persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.
            L'iscrizione deve essere revocata:
             1)  a  chi  maliziosamente sottragga al mercato prodotti
          ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
             2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori  a
          quelli fissati dall'autorita';
             3)  a  chi  venga  condannato per due volte consecutive,
          qualunque  sia  l'entita'  delle  rispettive  pene,  per  i
          delitti  previsti  dagli  articoli 353, 355, 356, 472, 473,
          474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale o per le frodi e
          le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e
          polizia annonaria".