Art. 5. Requisiti di accesso all'attivita' 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.
Note all'art. 5: - Il titolo II del libro II del codice penale riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione. - Il titolo VIII del libro II del codice penale riguarda i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. - Il testo dell'art. 442 del codice penale e' il seguente: "Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli percedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate, o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli". - Il testo dell'art. 444 del codice penale e' il seguente: "Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve". - Il testo dell'art. 513 del codice penale e' il seguente: "Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni". - Il testo dell'art. 513-bis del codice penale e' il seguente: "Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici". - Il testo dell'art. 515 del codice penale e' il seguente: "Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila". - Il testo dell'art. 516 del codice penale e' il seguente: "Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni". - Il testo dell'art. 517 del codice penale e' il seguente: "Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto e' punito, se il fatto non preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 31 dicembre 1956. - La legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro la mafia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965. - Il testo dell'art. 688 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 688 (Certificati del casellario giudiziale). - 1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato e' necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresi' chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'art. 236. 3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale". - Il testo dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e' il seguente: "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richiesto, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare". - Il testo dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 e' il seguente: "Art. 10-bis. - Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente". - Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - La legge 11 giugno 1971, n. 426 recante: Disciplina del commercio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971. - Il testo del comma 2, dell'art. 12, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente: "2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei: a) tabelle I, VI, VII; b) tabelle II, III, IV, V; c) tabella VIII; d) tabelle IX, X; e) tabella XI; f) tabella XII; g) tabella XIII; h) tabella XIV". - Il testo deII'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' il seguente: "Art. 3. - Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, e dei prodotti ittici debbono farne, preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n, 2174. I commissionari, i mandatari e gli astatori, per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle camere di commercio, industria, e agricoltura del capoluogo di Provincia, dove essi intendono operare. L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo; 2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 3) a condannati, per delitti dolosi previsti, dal titolo VI del regtio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi. L'iscrizione deve essere revocata: 1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga; 2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita'; 3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria".