Art. 11.
                       Ambito di applicazione
  1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge
15  marzo  1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento
alle  regioni  ed  agli  enti locali, nonche', nei casi espressamente
previsti,   alle  autonomie  funzionali,  delle  funzioni  e  compiti
esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo
o   amministrazione   dello  Stato  o  da  enti  pubblici  da  questo
dipendenti.
  2.  Il  settore  sviluppo  economico attiene, in particolare, oltre
alla  materia  "agricoltura  e  foreste",  che resta disciplinata dal
decreto   legislativo   4   giugno   1997,   n.   143,  alle  materie
"artigianato",    "industria",    "energia",   "miniere   e   risorse
geotermiche",  "ordinamento  delle  camere  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo
ed industria alberghiera".
  3.  Il  conferimento  comprende  anche gli atti di organizzazione e
ogni  altro  atto  strumentale  in  rapporto  di  stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.