Art. 4.
       Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
  1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento
del   territorio   compilano   un    quadro   di   qualificazione   e
classificazione, nel  quale sono indicate, con  riferimento al quadro
generale di cui all'allegato B,  tutte le categorie riscontrate nella
zona  censuaria stessa  ed il  numero  delle classi  in cui  ciascuna
categoria e' suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si
avvalgono dei dati rilevati  dall'osservatorio dei valori immobiliari
del dipartimento  del territorio, istituito con  decreto del Ministro
delle finanze  23 dicembre  1992, delle informazioni  contenute nelle
schede previste dalle norme tecniche  di cui all'articolo 2, comma 2,
nonche'  dei  risultati delle  indagini  di  mercato svolte  in  sede
locale.
  2. I quadri  di qualificazione e classificazione di cui  al comma 1
possono  essere  oggetto  di  revisione da  parte  degli  uffici  del
dipartimento del territorio in  conseguenza di intervenute variazioni
socioeconomiche, ambientali  ed urbanistiche di  carattere permanente
nella zona censuaria.
  3. I quadri di cui ai  commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione
della commissione censuaria provinciale competente per territorio.