Art. 5.
                   Revisione delle tariffe d'estimo
  1.  Al fine  di  determinare la  redditivita' media  ordinariamente
ritraibile dalle  unita' immobiliari urbane,  al netto delle  spese e
perdite eventuali,  si procede alla revisione  delle tariffe d'estimo
attualmente vigenti, facendo riferimento ai  valori e ai redditi medi
espressi dal mercato immobiliare,  con esclusione dei regimi locativi
disciplinati  per  legge.  Non  sono da  assumere,  come  termini  di
riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.
  2.  La revisione  delle tariffe  d'estimo delle  unita' immobiliari
urbane a  destinazione ordinaria  consiste nella  determinazione, per
ogni zona censuaria, categoria e  classe, della rendita catastale per
unita' di  superficie, di  cui all'articolo  3, da  effettuarsi sulla
base:
  a) dei  canoni annui ordinariamente ritraibili,  con riferimento ai
dati di mercato delle locazioni.  Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 14 a 26  del regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio  urbano, approvato con decreto  del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
  b)  dei  valori  di   mercato  degli  immobili,  determinandone  la
redditivita'  attraverso   l'applicazione  di  saggi   di  rendimento
ordinariamente  rilevabili nel  mercato  edilizio  locale per  unita'
immobiliari analoghe,  e con l'osservanza  degli articoli da 27  a 29
del regolamento richiamato nella lettera a).
  3.  Le   tariffe  d'estimo   delle  unita'  immobiliari   urbane  a
destinazione  ordinaria  sono  determinate   come  media  dei  valori
reddituali unitari  individuati con i criteri  stabiliti nel presente
articolo e con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.
 
           Nota all'art. 5:
            -    Il  testo    degli    articoli  da   14   a 29   del
          regolamento per  la formazione del nuovo  catasto  edilizio
          urbano,  approvato  con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e'
          il seguente:
            "Art. 14 (Definizione e determinazione delle tariffe).  -
          La  tariffa esprime   la rendita  catastale, per  unita' di
          consistenza  computata  secondo  le  norme  contenute   nel
          presente regolamento.
            Le  tariffe  sono  determinate  con riferimento ai prezzi
          medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.
            Gli elementi   per la determinazione   delle  tariffe  si
          desumono  con  riferimento  per ciascuna   classe ad unita'
          immobiliari,  le quali non abbiano speciali caratteristiche
          che  possano elevare od attenuare la misura    del  reddito
          rispetto a  quella ordinaria  per la  rispettiva classe.
            Non    devono essere  presi in  considerazione i  redditi
          occasionali dipendenti  da   situazioni  particolari    del
          proprietario   o  del locatario".
            "Art.  15  (Del    reddito lordo). - Il reddito  lordo e'
          rappresentato dal canone  annuo di   fitto,  ordinariamente
          ritrattabile  dall'unita' immobiliare, calcolato al termine
          di ciascun anno.
            Tuttavia  quando  le    spese e non relative al  capitale
          fondiario non gravano per intero sul locatario senza  altri
          oneri a carico di  esso,  al    canone  di    fitto  devono
          apportarsi  le    aggiunte o   le detrazioni necessarie per
          ricondurlo a rappresentare il   reddito lordo  relativo  al
          capitale fondiario".
            "Art.    16 (Aggiunte   al  canone di  fitto). -  Fra  le
          aggiunte  da apportarsi,  ove  del caso,   al   canone   di
          fitto  per   ricondurlo  a rappresentare  il reddito  lordo
          annuo  del capitale  fondiario, sono compresi:
            a) l'interesse  dei depositi di  garanzia o delle   somme
          anticipate  dal  locatario  senza decorrenza di interessi a
          suo favore;
            b) le   spese  di  manutenzione    ordinaria  che,  oltre
          quelle  previste  dall'art.  1609 del codice civile, siano,
          per  patto  contrattuale  o  per  consuetudine      locale,
          attribuite     al     locatario,     nonche'    le    quote
          corrispondenti  al  costo   dei    miglioramenti    facenti
          carico,    per  particolari  condizioni  contrattuali, allo
          stesso locatario;
            c) gli altri  speciali oneri eventualmente assunti    dal
          locatario  e la   rimunerazione   di   prestazioni  che  il
          locatario  fornisca  per convenzione al proprietario".
            "Art. 17   (Detrazione al canone di   fitto).  -  Fra  le
          detrazioni  da apportarsi,   ove  del caso,  al  canone  di
          fitto per  ricondurlo  a rappresentare  il reddito    lordo
          annuo del  capitale fondiario  sono comprese:
            a)  le spese  sostenute  dal proprietario  per  fornitura
          di    acqua potabile, per   il servizio  di portineria, per
          l'illuminazione delle scale e  dell'androne e  simili,  per
          il  funzionamento  dell'ascensore,  per  la    fornitura di
          riscaldamento ed acqua  calda e   simili, quando  esse  non
          vengano rimborsate dal locatario;
            b)    le spese  di manutenzione  previste dall'art.  1609
          del   codice civile   quando per   accordo tra    le  parti
          siano poste  a carico  del proprietario;
            c)   il   corrispettivo   dell'uso  di  mobili od  arredi
          di   cui    il  proprietario  abbia  eventualmente  fornito
          l'immobile;
            d)  la somma  compresa  nel fitto  a titolo  di  rimborso
          di    spese sostenute   dal   proprietario   per   adattare
          l'unita'    immobiliare     a  particolari   esigenze   del
          locatario".
            "Art.  18  (Misura delle detrazioni  o delle aggiunte). -
          Le aggiunte o le  detrazioni  per  le  spese  indicate  nei
          precedenti  articoli  16  e 17 si determinano  nella misura
          nella quale   esse  vengono  ordinariamente  sostenute  dal
          proprietario  o  dal    locatario per le unita' immobiliari
          urbane di quella categoria o classe".
            "Art. 19 (Determinazione della rendita catastale in  base
          al  reddito lordo). -  Per la determinazione  della rendita
          catastale  il reddito lordo  annuo va  depurato  da   tutte
          le  spese  e perdite  eventuali, escluse  soltanto   quelle
          relative     all'imposta      fabbricati,    alle  relative
          sovraimposte ed  ai contributi  di ogni  specie, nonche'  a
          decime,  canoni  livelli,  debiti  e   pesi   ipotecari   e
          censuari".
            "Art.   20   (Spese  e  perdite  eventuali). -  Le  spese
          e  perdite eventuali  indicate   nell'articolo   precedente
          sono  quelle  che  si riferiscono:
            a)   all'amministrazione,   alla   manutenzione  ed  alla
          conservazione del capitale fondiario;
            b) agli sfitti  ed  alle  rate  di  fitto  dovute  e  non
          pagate".
            "Art.  21  (Spese  di  amministrazione).    - Le spese di
          amministrazione si determinano sulla  base  della  relativa
          contabilita'  nel caso in cui la gestione dell'immobile sia
          affidato dal proprietario a terzi.
            Nell'ipotesi di  gestione da parte  del proprietario tali
          spese si calcolano presuntivamente,  con  riferimento  agli
          immobili  della  stessa  categoria e classe la cui gestione
          sia affidata a terzi".
            Art. 22    (Spese  di  manutenzione).    -  Le  spese  di
          manutenzione  sono quelle   ordinariamente   sostenute  dal
          proprietario  per  conservare l'unita'   immobiliare  nello
          stato  nel    quale  normalmente    si trovano quelle della
          categoria e classe".
            "Art.  23  (Spese  di  conservazione).  -  Le  spese   di
          conservazione  sono  quelle    relative   alla   quota   di
          assicurazione  ed  alla  quota  di perpetuita' del capitale
          fondiario.
            La quota  di assicurazione  si determina  sulla base  dei
          contratti localmente   in   suo con    le    societa'    di
          assicurazione   non   risulti stipulata per tutte le unita'
          immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.
            La quota di perpetuita' si  determina    sulla  base  del
          costo  medio  di ricostruzione   per i  fabbricati compresi
          nella categoria    e  classe,  diminuita  del  valore    di
          materiali  residui  e    del  prevedibile  periodo  di vita
          economica del fabbricato".
            "Art. 24 (Perdita per sfitti). - La perdita relativa agli
          sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di
          tempo intercorrente fra locazioni successive,   nonche'  la
          periodicita'  e    la durata dello sfitto  necessario   per
          l'esecuzione   di  opere   di  manutenzione straordinaria.
            Non  si  tiene  conto   dello  sfitto  avente   ordinario
          carattere  periodico   come   quello  che  puo' verificarsi
          per    ville,    case     di  villeggiatura     e   simili,
          ragguagliandosi,  in tal  caso, il  reddito fondiario annuo
          lordo  alla  accumulazione annua dei redditi realizzati nei
          periodi di effettiva utilizzazione.
            Non  si  tiene  neppure  conto  degli  sfitti   derivanti
          da    cause eccezionali   ed,   in particolare,  di  quelli
          che danno  diritto  al rimborso dell'imposta secondo l'art.
          9 della legge 11 luglio 1889,  n.    6214  (serie  3  ),  e
          successive modificazioni".
            "Art. 25  (Perdita per fitti non  corrisposti). - Le rate
          di  fitto  dovute e non pagate si accertano con riferimento
          al periodo censuario fissato per legge.
            Esse  non  si   considerano   come perdite   quanto    il
          loro      mancato   pagamento  sia  dipeso  da  avvenimenti
          eccezionali".
            "Art. 26 (Determinazione delle spese e delle perdite).  -
          Le spese e le perdite indicate  nei precedenti articoli 21,
          22,  23,    24  e 25, si determinano facendo  riferimento a
          condizioni normali  e si esprimono in una quota  parte  del
          reddito lordo.
            In  mancanza  di dati espliciti,  le dette quote parti si
          determinano con apprezzamento sintetico  sulla    base  dei
          dati complessivi raccolti per unita' immobiliari analoghe".
            "Art.  27  (Determinazione  della  rendita  catastale  in
          base   al capitale fondiario). -  Per le unita' immobiliari
          per  le quali nella zona   censuaria   la   locazione   non
          esista    o    abbia   carattere   di eccezione, la rendita
          catastale si determina aggiungendo alla rendita  fondiaria,
          calcolata  come interesse  del capitale fondiario, le spese
          relative  alla     imposta  fabbricati,     alle   relative
          sovraimposte  ed ai contributi di ogni specie".
            "Art.    28 (Del   capitale   fondiario). -  Il  capitale
          fondiario  e' costituito  dal  valore  venale della  unita'
          immobiliare  all'epoca censuaria stabilita per legge.
            Esso si determina di regola   tenendo presenti  i  prezzi
          correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.
            Qualora  non    sia  possibile  determinare il   capitale
          fondiario  sulla  base  degli  elementi      previsti   nel
          precedente  comma,    il  valore  venale  si stabilisce con
          riguardo ai costi di  ricostruzione, applicando  su  questo
          un  adeguato    coefficiente di riduzione in  rapporto allo
          stato attuale delle unita' immobiliari".
            "Art.  29  (Saggio di   interesse).   -   Il   saggio  di
          interesse    da  attribuire  al    capitale  fondiario  per
          determinarne la rendita  e' il saggio  di  capitalizzazione
          che    risulta  attribuito    dal mercato   ad investimenti
          edilizi aventi per oggetto unita' immobiliari analoghe.
            Qualora si  tratti di  unita' immobiliari che,   a  causa
          delle  loro  caratteristiche  o destinazione, siano  per se
          stesse non suscettibili di   dare un   reddito  in    forma
          esplicita, si  devono, invece,  tener presenti  i saggi  di
          capitalizzazione   che risultano  attribuiti dal mercato ad
          investimenti concorrenti con quello edilizio.
            Le spese o perdite  eventuali,  escluse  soltanto  quelle
          relative   alla   imposta   fabbricati,      alla  relativa
          sovraimposta ed ai   contributi di ogni   specie,    devono
          essere  determinate  con  il  metodo  indicato nell'art. 20
          e seguenti.
            In  tali  casi    puo' indicarsi solo la quota parte  del
          reddito lordo che corrisponde al    complesso  delle  dette
          perdite      e   spese   eventuali,  determinandolo     con
          apprezzamento  sintetico  sulla  base  dei   dati  raccolti
          per unita' immobiliari analoghe".