Art. 6. Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo 1. Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati i comuni compresi nella zona medesima. 2. La determinazione delle tariffe d'estimo, nel caso di dissenso espresso del comune, e' effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale. 3. Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d'estimo di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale sede la commissione provvede altresi' alla definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 14 (Semplificazione dell'azione amministrativa). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizione di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini". - Il testo degli articoli 30, 31 e 32, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e' il seguente: "Art. 30 (Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali). - Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi. In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione". "Art. 31 (Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali). - Le commissioni censuarie provinciali: a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale; b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo". "Art. 32 (Attribuzioni della commissione censuaria centrale). - La commissione censuaria centrale: a) decide sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezioni dei ricorsi stessi; b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma, art. 31, anche se le commissioni censuarie provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione di provvedere, art. 4, punto 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405; c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti; d) da' parere, a richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 925, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso e' espressamente previsto; e) da' parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto; f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza; g) da parere, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta' di proporre al Ministro per le finanze; h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali; i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani".