Art. 6.
                Intervento dei comuni nel procedimento
              di determinazione delle tariffe d'estimo
  1.  Gli uffici  periferici del  dipartimento del  territorio, entro
trenta giorni  dal completamento delle operazioni  di revisione delle
tariffe d'estimo delle unita'  immobiliari urbane, indicono, ai sensi
dell'articolo 14  della legge  7 agosto 1990,  n. 241,  conferenze di
servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali sono invitati
i comuni compresi nella zona medesima.
  2. La determinazione  delle tariffe d'estimo, nel  caso di dissenso
espresso  del  comune,  e' effettuata  dalla  competente  commissione
censuaria provinciale.
  3. Entro quindici giorni dalla  conclusione del procedimento di cui
al  comma  1, i  quadri  di  qualificazione  e classificazione  ed  i
prospetti  delle tariffe  d'estimo di  ciascuna zona  censuaria, sono
trasmessi  per la  loro approvazione  alle commissioni  censuarie, ai
sensi degli  articoli 30, 31  e 32  del decreto del  Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 650,  e successive  modificazioni ed
integrazioni;  in tale  sede  la commissione  provvede altresi'  alla
definizione delle tariffe d'estimo che, ai sensi del comma 2, abbiano
formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.
 
           Note all'art. 6:
            -  Il testo   dell'art. 14 della legge  7 agosto 1990, n.
          241, e' il seguente:
            "Art. 14 (Semplificazione dell'azione amministrativa).  -
          1.   Qualora  sia     opportuno     effettuare  un    esame
          contestuale  di vari  interessi pubblici    coinvolti    in
          un     procedimento      amministrativo,  l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una  conferenza  di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche  quando l'amministrazione procedente debba  acquisire
          intese, concerti, nulla  osta    o      assensi    comunque
          denominati  di   altre  amministrazioni pubbliche.
            In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza
          tra  tutte  le  amministrazioni  intervenute  tengono luogo
          degli atti predetti.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente convocata,  non abbia    partecipato
          alla   conferenza      o  vi  abbia  partecipato    tramite
          rappresentanti   privi  della    competenza  ad  esprimerne
          definitivamente  la volonta',  salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione   procedente  il    proprio    motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni  adottate, qualora  queste ultime    abbiano
          contenuto      sostanzialmente    diverso     da     quelle
          originariamente previste.
            4.  Le   disposizione di   cui   al   comma   3   non  si
          applicano   alle amministrazioni       preposte        alla
          tutela       ambientale, paesaggisticoterritoriale e  della
          salute dei cittadini".
            -  Il  testo  degli articoli 30, 31   e 32, del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 650, e' il seguente:
            "Art.  30  (Attribuzioni  delle   commissioni   censuarie
          distrettuali).  -  Le          commissioni        censuarie
          distrettuali,    su     richiesta dell'amministrazione  del
          catasto  e  dei  servizi tecnici  erariali, devono prestare
          il   loro concorso nelle  operazioni    di  formazione,  di
          revisione    e   di conservazione   del  catasto  terreni e
          del  catasto edilizio urbano,  nei limiti e  modi stabiliti
          dalle    disposizioni  di  legge  e  di   regolamento   per
          l'esecuzione delle anzidette operazioni.
            In    materia di   catasto terreni   compete  ad esse  di
          esaminare   ed approvare i  prospetti  delle  qualita'    e
          classi dei terreni dei comuni del proprio distretto,  entro
          il  termine  di trenta   giorni dalla data di ricezione dei
          prospetti stessi.
            In materia di catasto edilizio  urbano compete ad esse di
          esaminare ed approvare per   il territorio dei  comuni  del
          proprio  distretto,  il  quadro  delle  categorie  e  delle
          classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.
            Tanto in  materia di catasto  terreni quanto  in  materia
          di  catasto edilizio   urbano,   le  commissioni  censuarie
          distrettuali   devono presentare      alle      commissioni
          censuarie     provinciali     le    loro osservazioni e gli
          eventuali motivati reclami circa i prospetti delle  tariffe
          relative  ai comuni del proprio distretto, entro il termine
          di trenta giorni dalla data di ricezione".
            "Art.  31  (Attribuzioni  delle    commissioni  censuarie
          provinciali). - Le commissioni censuarie provinciali:
            a) esaminano e approvano i prospetti  delle tariffe per i
          terreni  e  per  le  unita'   immobiliari urbane dei comuni
          della propria provincia entro il termine di sessanta giorni
          successivo a quello concesso alle commissioni     censuarie
          distrettuali    per  la   presentazione   di osservazioni e
          reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni  del
          proprio distretto censuario.
            Nel  solo  caso di revisione   generale degli estimi tale
          approvazione resta condizionata, ai  fini di  perequazione,
          alla     ratifica  da  parte  della  commissione  censuaria
          centrale;
            b)  decidono   in  prima  istanza  sulle     controversie
          sorte    tra l'amministrazione del   catasto e  dei servizi
          tecnici erariali  e le commissioni  censuarie  distrettuali
          in    materia    di prospetti   delle qualita' e classi dei
          terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari
          urbane, entro il termine  di sessanta giorni  successivo  a
          quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per
          l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.
            Le        commissioni    censuarie      provinciali    si
          sostituiscono  alle commissioni censuarie  distrettuali che
          non adottano nei  termini di tempo stabiliti  le  decisioni
          di cui al precedente articolo".
            "Art.  32  (Attribuzioni  della    commissione  censuaria
          centrale). - La commissione censuaria centrale:
            a) decide sui ricorsi  inoltrati dall'amministrazione del
          catasto e dei servizi tecnici erariali  e dalle commissioni
          distrettuali  contro  le    decisioni  delle    commissioni
          censuarie    provinciali  in    merito ai prospetti   delle
          qualita' e   classi   dei   terreni,  ai    quadri    delle
          categorie  e classi  delle unita' immobiliari urbane  ed ai
          rispettivi prospetti delle tariffe  d'estimo  di    singoli
          comuni,  entro  il  termine di novanta giorni dalla data di
          ricezioni dei ricorsi stessi;
            b) provvede   - nel   solo caso di    revisione  generale
          delle  tariffe  d'estimo   ed   al fine  di  assicurare  la
          perequazione    degli     estimi  nell'ambito   dell'intero
          territorio  nazionale    -  alla ratifica, previe eventuali
          variazioni,  delle tariffe relative alle  qualita' e classi
          dei    terreni  e    di  quelle    relative  alle    unita'
          immobiliari  urbane, entro  il termine  di  novanta  giorni
          dalla    data   di ricezione   dei prospetti  delle tariffe
          stesse,   gia'   approvate  dalla    commissione  censuaria
          provinciale che  gli uffici sono tenuti  a trasmettere dopo
          la  scadenza  del   termine previsto dalla lettera a),  del
          primo comma, art. 31, anche  se  le  commissioni  censuarie
          provinciali  non sono state in grado, per qualsiasi ragione
          di provvedere, art. 4, punto 6, legge 29 dicembre 1990,  n.
          405;
            c)   si      sostituisce   alle   commissioni   censuarie
          provinciali, che non adottano   nei  termini    di    tempo
          stabiliti  le   decisioni  di cui  al precedente  articolo.
          Le  decisioni relative  devono essere  adottate entro    il
          termine  di novanta  giorni dalla  data di  ricezione degli
          atti;
            d)  da'  parere,    a  richiesta dell'amministrazione del
          catasto e dei servizi   tecnici   erariali,   in     ordine
          alle   operazioni  catastali regolate dai decreti emessi in
          attuazione  della  legge  9  ottobre  1971,   n.   925,   e
          successive  modificazioni, e per le quali  il parere stesso
          e' espressamente previsto;
            e) da' parere, a richiesta  degli organi  competenti,  in
          merito   alla   utilizzazione   degli   elementi  catastali
          disposta  da  norme   legislative   e   regolamentari   che
          disciplinano   materie   anche   diverse   dalle   funzioni
          istituzionali del catasto;
            f)  svolge la  consulenza   tecnica, a   richiesta  della
          commissione  centrale tributaria,  in merito  alle vertenze
          nelle  quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;
            g)  da     parere,   a   richiesta   dell'amministrazione
          finanziaria,  sopra  ogni    questione     concernente   la
          formazione,   la     revisione   e   la  conservazione  del
          catasto  dei  terreni  e  del  catasto  edilizio  urbano  e
          l'utilizzazione dei  relativi dati ai fini   tributari.  La
          commissione  censuaria  centrale  ha, inoltre, facolta'  di
          proporre al Ministro per le finanze;
            h)   di  affidare  a  singoli  componenti  l'incarico  di
          eseguire studi ed indagini particolari  per  l'espletamento
          dei   compiti    demandati  alla  commissione  stessa,  ivi
          compresi quelli derivanti da leggi speciali;
            i)  di  dare  incarico  a professori  universitari  o  di
          istituti d'istruzione   superiore    ed    a    tecnici  di
          specifica    competenza    di provvedere alla   raccolta di
          elementi economici   attinenti  al  settore  agricolo  o  a
          quello  dell'edilizia    e alla conseguente compilazione di
          analisi estimali concernenti beni rustici o urbani".