Art. 7.
                   Revisione delle rendite urbane
          delle unita' immobiliari a destinazione speciale
  1. Per le unita' immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui
al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento
con la  lettera B, la  revisione delle rendite catastali  si effettua
attraverso  la  definizione, per  ogni  singola  unita', del  reddito
ordinario ritraibile, al netto delle  spese e delle perdite eventuali
ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con
riferimento all'epoca censuaria 1996-1997.
  2.  Il  procedimento  di   revisione  delle  rendite  catastali  e'
disciplinato dagli  articoli 8, 27, 28,  29, 30 e 53  del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  degli  articoli  8,  30  e  53 del D.P.R. 1
          dicembre 1949, n.  1142, e' il seguente:
            "Art.  8  (Accertamento  di   immobili   a   destinazione
          speciale    o  particolare).  - La   classificazione non si
          esegue  nei riguardi delle  categorie  comprendenti  unita'
          immobiliari  costituite  da  opifici  ed  in  genere    dai
          fabbricati  previsti nell'art.  28 della  legge 8    giugno
          1936, n.  1231, costruiti per  le speciali esigenze di  una
          attivita'  industriale   o commerciale  e  non suscettibili
          di una  destinazione estranea alle esigenze suddette  senza
          radicali trasformazioni.
            Parimenti  non   si classificano   le unita'  immobiliari
          che,  per la singolarita' delle  loro caratteristiche,  non
          siano    raggruppabili  in  classi,    quali   stazioni per
          servizi   di   trasporto  terrestri    e    di  navigazione
          interna,    marittimi    ed  aerei,  fortificazioni,  fari,
          fabbricati  destinati all'esercizio  pubblico del    culto,
          costruzioni mortuarie, e simili".
            "Art.    30 (Determinazione  della  rendita catastale  di
          immobili   a destinazione speciale  o  particolare).  -  Le
          tariffe  non  si  determinano  per  le  unita'  immobiliari
          indicate nell'art. 8.
            Tuttavia la rendita catastale  delle  unita'  immobiliari
          appartenenti  a tali  categorie si accerta  ugualmente, con
          stima diretta  per ogni singola unita'".
            "Art.  53 (Descrizione  degli  immobili a    destinazione
          speciale  o particolare). - La consistenza catastale non si
          accerta per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8.
            Tuttavia  esse  sono  descritte  in  catasto  mediante la
          elencazione dei loro elementi costitutivi".
            - Per il  testo degli articoli 27,  28 e 29, del   D.P.R.
          1 dicembre 1949, n. 1142, si rinvia alla nota all'art. 5.