Art. 7. Revisione delle rendite urbane delle unita' immobiliari a destinazione speciale 1. Per le unita' immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per ogni singola unita', del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, con riferimento all'epoca censuaria 1996-1997. 2. Il procedimento di revisione delle rendite catastali e' disciplinato dagli articoli 8, 27, 28, 29, 30 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 8, 30 e 53 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e' il seguente: "Art. 8 (Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare). - La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili". "Art. 30 (Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare). - Le tariffe non si determinano per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'". "Art. 53 (Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare). - La consistenza catastale non si accerta per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi". - Per il testo degli articoli 27, 28 e 29, del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, si rinvia alla nota all'art. 5.