Art. 12.
                 (Disposizioni in materia di centri
                       di assistenza fiscale).
  1.  A decorrere dal 1 gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a
quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
ancorche'  rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti
tra  le  finalita'  istituzionali  delle  stesse, in quanto richieste
dall'associato  per  ottemperare  agli  obblighi  di  legge derivanti
dall'esercizio  dell'attivita'.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti
adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, ne' e'
consentita  la  variazione  di  cui  all'articolo  26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 12:
            -  Si riporta il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del
          1972:
            "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o  dell'imposta).  -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate, in relazione al  maggiore  ammontare,  tutte  le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
            Se un'operazione per la quale sia stata  emessa  fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e 24, viene meno in tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione  e
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          di procedure concorsuali o di procedure  esecutive  rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta   corrispondente   alla
          variazione,   registrandola  a  norma  dell'art.  25.    Il
          cessionario  o  committente,  che  abbia  gia'   registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
            Le disposizioni del comma precedente non  possono  essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art.  21.
            La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo  nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.  23  e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'art. 25. Con le stesse modalita'  devono  essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
            Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori
          di registrazione di cui  al  quarto  comma  possono  essere
          effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del servizio e dal
          cessionario   o   committente   anche   mediante   apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
            -  Il  testo degli articoli 21, 23, 24 e 39 del D.P.R. n.
          633 del 1972 e' riportato nelle note all'art. 10.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
            "Art.   19  (Detrazione).  -  1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17  o
          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile  dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu'  tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto  ed  alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo.
            2. Non e' detraibile l'imposta  relativa  all'acquisto  o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'art.  19-bis.  In  nessun caso e' detraibile
          l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  beni
          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
          a premio.
            3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se
          le operazioni ivi indicate sono costituite da:
             a) operazioni di cui agli articoli 8,  8-bis  e  9  o  a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993,  n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
             b)  operazioni  effettuate  fuori  dal  territorio dello
          Stato le quali, se effettuate nel territorio  dello  Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
             c)  operazioni  di  cui all'art. 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f);
             d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
             e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
          disposizioni di cui  all'art.  74,  commi  primo,  settimo,
          ottavo e nono.
            4.  Per  i  beni  ed  i  servizi  in parte utilizzati per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi
          acquistati.     Gli  stessi  criteri   si   applicano   per
          determinare  la  quota  di imposta indetraibile relativa ai
          beni e servizi in  parte  utilizzati  per  fini  privati  o
          comunque   estranei   all'esercizio  dell'impresa,  arte  e
          professione.
            5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno
          luogo  ad  operazioni  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni
          esenti ai sensi dell'art. 10, il  diritto  alla  detrazione
          dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima
          categoria  di  operazioni  e  il  relativo   ammontare   e'
          determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui
          all'articolo 19-bis.  Nel corso dell'anno la detrazione  e'
          provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno".
            -  Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del
          1972:
            "Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).   -   Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.  17  e  deve annotarle in apposito registro entro
          l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il  diritto
          di detrazione della relativa imposta.
            Dalla   registrazione  devono  risultare  la  data  della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e  cognome  se  non  si tratta di imprese, societa' o enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota.
            Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili o
          esenti di cui al sesto comma  dell'art.  21  devono  essere
          indicati,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
            La disposizione del comma precedente si applica anche per
          le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle
          pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,  quale
          ne sia l'importo".
            -  Si riporta il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 633 del
          1972:
            "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro  il
          giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in
          apposita  sezione  del  registro  di  cui all'art. 23 o del
          registro di cui all'art. 24, la differenza tra  l'ammontare
          complessivo   dell'imposta   divenuta  esigibile  nel  mese
          precedente e quello dell'imposta per la  quale  il  diritto
          alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi
          dell'art.  19.
            Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente
          deve  versare  l'importo della differenza a norma dell'art.
          38, annotando  sul  registro  gli  estremi  della  relativa
          attestazione.  Qualora  l'importo  non  superi il limite di
          lire cinquantamila il versamento dovra'  essere  effettuato
          insieme a quello relativo al mese successivo.
            Se  dal  calcolo  risulta  una  differenza  a  favore del
          contribuente,  il  relativo   importo   e'   computato   in
          detrazione nel mese successivo.
            Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti
          di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo
          comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo,
          e'   determinato   sulla  base  dell'ammontare  complessivo
          dell'imposta relativa  ai  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  registrate  per  il  mese  precedente  ai sensi
          dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per
          cento per quelle  soggette  all'aliquota  del  quattro  per
          cento,  al  9,10 per cento per quelle soggette all'aliquota
          del dieci per cento, al 13,80 per cento per quelle soggette
          all'aliquota del sedici per cento, al 16,65 per  cento  per
          quelle  soggette all'aliquota del venti per cento. In tutti
          i casi di importi comprensivi di imponibile e  di  imposta,
          la  quota  imponibile  puo' essere ottenuta, in alternativa
          alla  diminuzione   delle   percentuali   sopra   indicate,
          dividendo  tali  importi  per  104  quando l'imposta e' del
          quattro per cento, per 110 quando l'imposta e del dieci per
          cento, per 116 quando l'imposta e del sedici per cento, per
          120 quando l'imposta e' del venti per cento,  moltiplicando
          il  quoziente  per  cento  ed arrotondando il prodotto, per
          difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima".
            - Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 633  del
          1972:
            "Art.  33  (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative  alle  liquidazioni  e  ai  versamenti).  -  1.  I
          contribuenti   che   nell'anno   solare   precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessanta  milioni di lire per le imprese aventi per
          oggetto  prestazioni  di servizi e per gli esercenti arti e
          professioni, ovvero di lire  un  miliardo  per  le  imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
          comunicazione  all'ufficio  competente  nella dichiarazione
          relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
          inizio attivita':
             a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei
          relativi versamenti entro il  giorno  5  del  secondo  mese
          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;
          qualora  l'imposta   non   superi   il   limite   di   lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
             b) per il versamento dell'imposta  dovuta  entro  il  15
          marzo di ciascun anno.
            2.   Nei   confronti   dei  contribuenti  che  esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita'  e  non  provvedono alla distinta annotazione dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le
          attivita' esercitate.
            3. Per i soggetti che  esercitano  l'opzione  di  cui  al
          comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
          interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
          annotazione  nei  registri  di  cui  agli articoli 23 e 24.
          L'opzione  ha  effetto  a  partire  dall'anno  in  cui   e'
          esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve
          essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso".