Art. 19.
                         Programma scommesse
  1.  Ogni  gestore  redige e rende pubblico, mediante affissione nei
luoghi  ove  il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le
scommesse  a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra
quelli  riportati  nel  programma  di  cui  all'articolo 6, i tipi di
scommessa  ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa.
Tale  programma  indica  inoltre  la  data  e  l'orario di apertura e
chiusura dell'accettazione delle scommesse.
  2.  Per  la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad
un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e
specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili.