Art. 19. Programma scommesse 1. Ogni gestore redige e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra quelli riportati nel programma di cui all'articolo 6, i tipi di scommessa ammessi, le unita' di scommessa ed il minimo di scommessa. Tale programma indica inoltre la data e l'orario di apertura e chiusura dell'accettazione delle scommesse. 2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili.