Art. 20.
                         Calcolo delle quote
  1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del
risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.
  2.  Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra
intera  seguita  da  un  solo  decimale;  i  decimali  successivi per
troncamento,  sono  a  favore  del  CONI.  Il calcolo delle quote, ad
eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni
di  cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di
scommessa:
  a)   si   determina   il  disponibile  a  vincite  delle  scommesse
totalizzate  pari  alla somma degli importi scommessi su ogni singolo
evento detratto l'importo del prelievo;
  b)  il  quoziente  ottenuto  dividendo il disponibile a vincite per
l'ammontare   totalizzato   sull'evento   o   combinazione   vincente
costituisce la quota per quel tipo di scommessa.
  3.  Le  quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una
lira.