Art. 20. Calcolo delle quote 1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa. 2. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del CONI. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, e' effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa: a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo; b) il quoziente ottenuto dividendo il disponibile a vincite per l'ammontare totalizzato sull'evento o combinazione vincente costituisce la quota per quel tipo di scommessa. 3. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.