Art. 21.
                     Scommessa singola - parita'
  1.  Nel  caso  di  esito  di parita' nell'avvenimento oggetto della
scommessa   singola,   non   specificatamente  proposto  come  evento
pronosticabile,  sono  considerate  vincenti,  con un'unica quota, le
scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parita'.