Art. 9.
                  Archivio provvisorio dei quesiti

  1.  Con  il decreto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,  il  Ministro  di grazia e
giustizia   stabilisce   che  la  prova  preliminare  sia  effettuata
utilizzando  l'archivio  provvisorio  predisposto a norma del comma 3
dello stesso articolo e determina il numero di materie sulle quali la
prova deve svolgersi.
  2.  Se  la  prova  si  svolge su una sola materia al candidato sono
sottoposti  sessanta  quesiti; quando la prova si svolge su due o tre
materie,  al  candidato  sono  sottoposti  trenta  quesiti  per  ogni
materia.
  3.  Sulle  materie  del  diritto  civile  e  del diritto penale, le
domande possono riguardare tutti i libri dei relativi codici, con gli
eventuali  riferirnenti  alla  Costituzione. A ciascun candidato sono
poste  non  piu'  di cinque domande inerenti allo stesso titolo di un
codice  e  non  piu'  di tre domande inerenti allo stesso capo. Sulla
materia  del  diritto  amministrativo, a ciascun candidato sono poste
non  piu'  di  cinque domande per singolo argomento e non piu' di tre
per  la  medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per
almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa.
  4.  Nel  caso  di  prova  avente  per oggetto una o due materie, il
candidato  deve  completare  la  prova  nel  tempo massimo di ottanta
minuti;  in tal caso l'aumento previsto dall'articolo 5, comma 3, per
i portatori di handicap e' ridotto a venti minuti.
  5. Si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 5.
 
           Nota all'art. 9:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   17 del  decreto
          legisaltivo   17 novembre   1997,    n.    398,    recante:
          "Modifica   alla   disciplina   del concorso   per  uditore
          giudiziario      e    norme       sulle    scuole        di
          specializzazione    per  le   professioni legali,   a norma
          dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127":
            "Art. 17  (Norme transitorie  e finali).  - 1.  In deroga
          a  quanto  previsto  dal  comma  4  dell'art.  123  -bis, a
          decorrere dal settimo  anno  successivo    alla    data  di
          entrata  in  vigore del  presente  decreto legislativo,  il
          numero    dei      candidati   che     possono   conseguire
          l'ammissione alla prova scritta  del concorso  per  uditore
          giudiziario   all'esito     della  prova    preliminare  e'
          progressivamente ridotto  del dieci per cento l'anno fino a
          raggiungere un numero pari a due  volte  quello  dei  posti
          messi a concorso.
            2.    Le  disposizioni    di    cui  al   capo I,   fatta
          eccezione per   gli articoli   12, 13   e    15,  non    si
          applicano    ai    concorsi  per   uditore giudiziario gia'
          banditi alla data    di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo.
            3.  Nei  novanta giorni successivi al suo insediamento la
          commissione prevista  dall'art.  123  -quater  del    regio
          decreto 30 gennaio 1941, n.  12, provvede alla creazione di
          un archivio provvisorio delle domande, utilizzando  archivi
          di    domande   gia' predisposti   per l'accesso   ad altri
          concorsi,  anche se  aventi ad oggetto   una  sola    delle
          materie  della  prova scritta,  eventualmente modificandole
          per adattarle   ai criteri  previsti  dall'art.  123  -bis,
          comma 2.
            4.  Se  alla    data di adozione del decreto ministeriale
          con  il  quale  e'  bandito  il  concorso  per      uditore
          giudiziario,  successivo  alla data di   entrata  in vigore
          del  presente  decreto legislativo,  non   sia  intervenuto
          il  decreto   ministeriale di cui all'art.  19, che attesta
          la avvenuta formazione della banca  dati, con  decreto  del
          Ministro  di  grazia   e giustizia,   su  conforme delibera
          del Consiglio   superiore della magistratura,  puo'  essere
          disposto   che   la   prova   preliminare   sia  effettuata
          utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.
            5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'art.
          l23-bis  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche'
          quelle  del  regolamento  per  lo  svolgimento  della prova
          preliminare".