Art. 9. Archivio provvisorio dei quesiti 1. Con il decreto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio predisposto a norma del comma 3 dello stesso articolo e determina il numero di materie sulle quali la prova deve svolgersi. 2. Se la prova si svolge su una sola materia al candidato sono sottoposti sessanta quesiti; quando la prova si svolge su due o tre materie, al candidato sono sottoposti trenta quesiti per ogni materia. 3. Sulle materie del diritto civile e del diritto penale, le domande possono riguardare tutti i libri dei relativi codici, con gli eventuali riferirnenti alla Costituzione. A ciascun candidato sono poste non piu' di cinque domande inerenti allo stesso titolo di un codice e non piu' di tre domande inerenti allo stesso capo. Sulla materia del diritto amministrativo, a ciascun candidato sono poste non piu' di cinque domande per singolo argomento e non piu' di tre per la medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa. 4. Nel caso di prova avente per oggetto una o due materie, il candidato deve completare la prova nel tempo massimo di ottanta minuti; in tal caso l'aumento previsto dall'articolo 5, comma 3, per i portatori di handicap e' ridotto a venti minuti. 5. Si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 5.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legisaltivo 17 novembre 1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127": "Art. 17 (Norme transitorie e finali). - 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 123 -bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare e' progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso. 2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'art. 123 -quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande gia' predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'art. 123 -bis, comma 2. 4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale e' bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'art. 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, puo' essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3. 5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. l23-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare".