Art. 3. 
                     Comunicazioni per iscritto 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la  documentazione  circa
la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione  o  di
divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, su
richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi,
e' effettuata mediante comunicazione scritta della  prefettura  della
provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta  dai
soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui
gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando: 
  a) i collegamenti informatici o telematici di  cui  all'articolo  4
non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione
risultante richiede la conferma scritta della prefettura; 
  b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, e' privo della dicitura antimafia  di  cui
all'articolo 9. 
  2.  La  richiesta  da  parte  dei  soggetti  privati   interessati,
corredata della documentazione  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,
ancorche' priva della dicitura di cui all'articolo  9,  ovvero  della
documentazione di cui all'articolo 10, comma  4,  e'  ammessa  previa
informativa all'amministrazione procedente e puo'  essere  effettuata
da persona  delegata.  La  delega  puo'  indicare  anche  la  persona
incaricata del ritiro  ed  e'  sempre  effettuata  con  atto  recante
sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente
ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che
all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona  delegata,
la  comunicazione  e'  rilasciata  in  busta  chiusa   a   nome   del
richiedente. 
  3.  La  comunicazione  e'  rilasciata  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
 
           Nota all'art. 3: 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.