Art. 3. Comunicazioni per iscritto 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, e' effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando: a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura; b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9. 2. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorche' priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, e' ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e puo' essere effettuata da persona delegata. La delega puo' indicare anche la persona incaricata del ritiro ed e' sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione e' rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente. 3. La comunicazione e' rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.