Art. 4. Comunicazioni in via telematica 1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, puo' essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate ed una o piu' prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno, in modo da: a) attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause interdittive, allo scopo di conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni di cui all'articolo 3; b) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte. 2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato puo' essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni dalla richiesta nominativa.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.