Art. 4. 
                   Comunicazioni in via telematica 
  1.  La  documentazione  circa  la  sussistenza   delle   cause   di
sospensione, di divieto o  di  decadenza  previste  dall'articolo  10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, puo' essere  conseguita  mediante
l'utilizzazione di  collegamenti  informatici  o  telematici  tra  le
amministrazioni interessate  ed  una  o  piu'  prefetture  dotate  di
specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di  convenzioni
approvate dal Ministero dell'interno, in modo da: 
  a)  attestare  con  strumenti  automatizzati  l'inesistenza   delle
predette cause  interdittive,  allo  scopo  di  conseguire  risultati
equivalenti alle comunicazioni di cui all'articolo 3; 
  b) rendere accessibili alle prefetture competenti  le  segnalazioni
relative alle attestazioni prodotte. 
  2.  Nessun  provvedimento  di  diniego  o  altrimenti   sfavorevole
all'interessato puo' essere adottato  o  eseguito  sulla  base  delle
segnalazioni  trasmesse  a  norma  del  comma   1   senza   specifica
comunicazione di conferma da effettuarsi,  a  cura  della  prefettura
competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici  giorni
dalla richiesta nominativa. 
 
           Nota all'art. 4: 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.