Art. 8. 1. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' organo consultivo dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo e svolge i seguenti compiti: a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore; b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 2. Il comitato per i problemi dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui esso e' suddiviso. 3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti: a) espressione dell'avviso in ordine agli schemi di regolamenti governativi, previsti dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; b) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalita' ed interdisciplinarieta', richieda un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo; c) svolgimento di attivita' consultiva espressamente sollecitata dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo; d) compiti espressamente affidati dalla legge al comitato per i problemi dello spettacolo nonche' ogni altro compito gia' attribuito al Consiglio nazionale dello spettacolo, e attribuito al comitato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del decretolegge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' il seguente: "2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa". - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si veda in note alle premesse.