Art. 8.
  1. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' organo consultivo
dell'Autorita'  di  Governo competente  in  materia  di spettacolo  e
svolge i seguenti compiti:
  a) consulenza e verifica in  ordine alla elaborazione ed attuazione
delle politiche di settore;
  b)  consulenza in  ordine alla  predisposizione di  indirizzi e  di
criteri generali  relativi alla destinazione delle  risorse pubbliche
per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
  2.  Il comitato  per i  problemi dello  spettacolo svolge  i propri
compiti  in  composizione  plenaria ovvero  mediante  ciascuna  delle
cinque sezioni in cui esso e' suddiviso.
  3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:
  a)  espressione dell'avviso  in ordine  agli schemi  di regolamenti
governativi, previsti dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
29 marzo 1995,  n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30
maggio 1995, n. 203;
  b) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a)
e   b)  del   comma   1,   che,  per   la   propria  generalita'   ed
interdisciplinarieta',    richieda    un   esame    collettivo    dei
rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;
  c)  svolgimento di  attivita' consultiva  espressamente sollecitata
dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;
  d) compiti  espressamente affidati  dalla legge  al comitato  per i
problemi dello spettacolo nonche'  ogni altro compito gia' attribuito
al  Consiglio nazionale  dello spettacolo,  e attribuito  al comitato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
 
           Note all'art. 8:
            - Il  testo del comma 2-bis  dell'art. 3 del decretolegge
          29 marzo 1995,  n.  97  (Riordino   delle    funzioni    in
          materia    di   turismo, spettacolo e   sport), convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 30 maggio 1995, n. 203,  e'
          il seguente:
            "2-bis.  Con  regolamento  governativo  adottato ai sensi
          dell'art. 17, comma  2,   della  legge  23   agosto   1988,
          n.    400,      su    proposta  dell'autorita' di   Governo
          competente  per lo spettacolo,  sentito il comitato  per  i
          problemi  dello  spettacolo,  sono  disciplinati,  anche ai
          sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto   1990, n.  241,  i
          criteri   e   le  modalita'     per  la     concessione  di
          sovvenzioni, contributi,   sussidi, ausili  finanziari    e
          vantaggi  economici    di  qualunque  tipo    in favore dei
          soggetti  che operano nel  campo delle attivita'  musicali,
          della danza, della  prosa, del  cinema e delle  altre forme
          di spettacolo,  considerando  anche,    a  tal    fine,  la
          qualita',     l'interesse  nazionale  cosi'  come  definito
          dall'art. 2, comma  2, lettera a), della  legge  30  maggio
          1995,  n.  203,  ovvero    l'apporto  innovativo  nel campo
          culturale dell'iniziativa".
            - Per il testo dell'art. 1   del  decreto  legislativo  8
          gennaio  1998,  n.  3  (Riordino  degli organi   collegiali
          operanti presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri -
          Dipartimento dello  spettacolo, a norma dell'art. 11, comma
          1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59),  si  veda
          in note alle premesse.