Art. 2. 
  1. La Commissione e' composta dal  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile ovvero,  in  mancanza,  da  un  delegato  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente
universitario esperto in problemi di protezione civile  con  funzioni
di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o
di impedimento, da esperti nei vari  settori  di  rischio  e  da  tre
esperti designati  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.