Art. 2. 1. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.