Art. 4.
                      (Convenzione nazionale).
   1.  Al  fine  di favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma  3  dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e,
successivamente,  ogni  tre  anni a decorrere dalla medesima data, al
fine   di   promuovere   una   convenzione,   di  seguito  denominata
"convenzione  nazionale",  che  individui  i  criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti,
alla  rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonche'  delle  modalita'  per  garantire  particolari esigenze delle
parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con  il  Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del
presente  articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle predette organizzazioni.
   I   criteri   generali   definiti  ai  sensi  del  presente  comma
costituiscono  la  base  per la realizzazione degli accordi locali di
cui  al  comma  3  dell'articolo  2  e  il  loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
   2.  I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione  nazionale  ovvero  dalla  constatazione,  da  parte  del
Ministro  dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi  novanta  giorni  dalla  loro convocazione. Con il medesimo
decreto  sono  stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di
cui  all'articolo  8  per i contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui
al comma 1 del presente articolo.
   3.  Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al  comma  2,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali  possono  essere  stipulati  i  contratti  di  cui  al  comma 3
dell'articolo  2,  nel caso in cui non vengano convocate da parte dei
comuni  le  organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
ovvero  non  siano  definiti  gli  accordi di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 2.
   4.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 60, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, con
apposito  atto  di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei  ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge  27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia  di  determinazione  da  parte  delle  regioni  dei canoni di
locazione  per  gli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica. Gli
attuali  criteri  di  determinazione  dei  canoni restano validi fino
all'adeguamento  da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi
del presente comma.
 
          Note all'art. 4:
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59". Si riporta il
          testo del relativo art. 60, comma 1, lettera e):
            "Art. 60 (Funzioni conferite alle  regioni  e  agli  enti
          locali).    -  1.  Son  conferite  alle regioni e agli enti
          locali tutte le funzioni amministrative  non  espressamente
          indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'art.
          59 e, in particolare, quelle relative:
             a)-d) (Omissis);
             e)  alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli
          alloggi di edilizia residenziale  destinati  all'assistenza
          abitativa,   nonche'   alla   determinazione  dei  relativi
          canoni".
            - La legge 15 marzo  1997,    n.  59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa".
          Si riporta il testo del relativo art. 8:
            "Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
          funzioni   amministrative   regionali,    gli    atti    di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
            2. Qualora nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare per le questioni regionali da  esprimere  enro
          trenta giorni dalla richiesta.
            3.  In  caso  di  urgenza  il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4.  Gli  atti  di  indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento tecnico, nonche' le  direttive  adottate  con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti commissioni parlamentari.
            5.  Sono  abrogate  le  seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
             a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n, 382;
             b) l'art. 4, secondo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, il primo comma del
          medesimo  articolo  limitatamente alle parole da: ''nonche'
          la funzione di indirizzo'' fino  a:  ''n.    382''  e  alle
          parole ''e con la Comunita' ecomonica europea'', nonche' il
          terzo  comma  del  medesimo  articolo,  limitatamente  alle
          parole:    ''impartisce  direttive  per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed'';
             c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  limitatamente  alle parole: ''agli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statuarie,
          delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome
          di Trento e di Bolzano'';
             d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, limitatamente alle parole: ''anche per quanto
          concerne    le    funzioni    statali    di   indirizzo   e
          coordinamento'';
             e) l'art. 1,  comma  1,  lettera  hh),  della  legge  12
          gennaio 1991, n. 13.
            6.  E'  soppresso  l'ultimo  periodo della lettera a) del
          primo comma dell'art. 17 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281".
            - Per la legge n. 392/1978 si veda la nota all'art. 1.