Art. 5.
           (Contratti di locazione di natura transitoria).
   1.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
   2.  In  alternativa  a quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di  studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
   3.  E'  facolta'  dei  comuni  sede  di  universita'  o  di  corsi
universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere  specifici  accordi  locali per la definizione, sulla base
dei  criteri  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 4, di
contratti-tipo  relativi  alla locazione di immobili ad uso abitativo
per  studenti  universitari.  Agli  accordi  partecipano,  oltre alle
organizzazioni  di  cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il
diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonche' cooper-
ative ed enti non lucrativi operanti nel settore.