Art. 13.
                          Gestione dei fondi
  1.  Alle  spese  di  funzionamento della  commissione  si  provvede
mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione.
  2.  Sul conto  corrente affluiscono  le disponibilita'  provenienti
dall'apposito capitolo  dello stato  di previsione della  spesa della
Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  nonche' le  entrate di  cui
all'articolo 14.