Art. 13. Gestione dei fondi 1. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione. 2. Sul conto corrente affluiscono le disponibilita' provenienti dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' le entrate di cui all'articolo 14.