Art. 4.
             Procedimento mediante conferenza di servizi

  1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  nei  casi  di  cui
all'articolo  1,  comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il
richiedente   non   intenda   avvalersi   del  procedimento  mediante
autocertificazioni  di  cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio
con  la  presentazione  della domanda alla struttura, la quale invita
ogni   amministrazione   competente   a   far   pervenire   gli  atti
autorizzatori  o  di  consenso, comunque denominati, entro un termine
non  superiore  a  novanta  giorni  decorrenti  dal ricevimento della
documentazione.  Nel  caso  di  progetti  di  opere  da  sottoporre a
valutazione  di  impatto  ambientale  il termine e' di centocinquanta
giorni,  fatta  salva  la  facolta'  di  chiederne,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  una  proroga,  comunque  non superiore a novanta
giorni.   Tuttavia,   qualora  l'amministrazione  competente  per  la
valutazione   di  impatto  ambientale  rilevi  l'incompletezza  della
documentazione  trasmessa  puo'  richiederne,  entro  trenta  giorni,
l'integrazione.  In  tale  caso il termine riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa.
  2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni
di  cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e'
trasmessa  dalla  struttura  al  richiedente  entro  tre  giorni e il
procedimento  si  intende  concluso.  Tuttavia, il richiedente, entro
venti  giorni  dalla  comunicazione,  puo' chiedere alla struttura di
convocare   una  conferenza  di  servizi  al  fine  di  eventualmente
concordare  quali  siano  le  condizioni  per ottenere il superamento
della pronuncia negativa.
  3.  Decorsi  inutilmente  i  termini  di  cui  al  comma 1, entro i
successivi  cinque  giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile
del  procedimento  presso  la  struttura,  convoca  una conferenza di
servizi  che  si  svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della
legge  7  agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
  4.  La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini
dell'articolo  6,  comma  13,  ed  alla  stessa possono partecipare i
soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la
conferenza e' tenuta a valutare.
  5.  La  conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto
ai  fini  della  formazione  di  un  verbale  che  tiene  luogo delle
autorizzazioni,  dei  nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle
norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresi',
fissa  il  termine  entro  cui pervenire alla decisione, in ogni caso
compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
  6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,
tiene   luogo   del   provvedimento   amministrativo  conclusivo  del
procedimento   e   viene  immediatamente  comunicato,  a  cura  dello
sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
al  comma  7,  per  le  opere  da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale,  e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma
4,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
17,  comma  3,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione  procedente  puo'  chiedere  che  il  Consiglio dei
Ministri  si  pronunci,  nei  successivi  trenta giorni, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 4.
  7.  Il  procedimento  si  conclude  nel termine di sei mesi. Per le
opere   da   sottoporre   a  valutazione  di  impatto  ambientale  il
procedimento si conclude nel termine di undici mesi.
 
           Note all'art. 4:
            -  Per   il testo   dell'art. 27 del  decreto legislativo
          n. 112/1998 vedi nelle note all'art. 1.
            -  Per   il   testo   dell'art.   14   della   legge   n.
          241/1990,    come modificato  dall'art. 17  della  legge n.
          27/1997,  vedi nelle  note all'art. 2.