Art. 5.
                 Progetto comportante la variazione
                      di strumenti urbanistici

  1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento
urbanistico,  o  comunque richieda una sua variazione, il sindaco del
comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorche' il progetto
sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza  del  lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano
insufficenti  in  relazione  al progetto presentato, il sindaco puo',
motivatamente,  convocare  una  conferenza  di  servizi, disciplinata
dall'articolo  14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  per  le
conseguenti  decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla
conferenza   puo'   intervenire   qualunque  soggetto,  portatore  di
interessi  pubblici  o  privati,  individuali  o collettivi nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui  possa  derivare  un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto industriale.
  2.   Qualora  l'esito  della  conferenza  di  servizi  comporti  la
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta  di  variante  sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte  e  opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge  17  agosto  1942,  n. 1150, si pronuncia definitivamente entro
sessanta giorni il consiglio comunale.
 
           Note all'art. 5:
            -  Per   il   testo   dell'art.   14   della   legge   n.
          241/1990,    come modificato  dall'art. 17  della legge  n.
          127/1997,  vedi nelle  note all'art. 2.
            -  Per il  titolo della  legge n.  1150/1942 vedi   nelle
          note  alle premesse.