Art. 5. Punti di entrata 1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996. 3. Gli importatori comunicano alle autorita' del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantita', la natura e la destinazione dei prodotti. 4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996. 5. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea". L'art. 26 cosi' recita: "Art. 26. - 1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono quelli riconosciuti dalla Comunita' e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'. 2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 nonche' degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Si applica l'art. 6, comma 3". - Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4. L'art. 21 e l'art. 51 cosi' recitano: "Art. 21. - 1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantita' e la natura dei prodotti stessi nonche' il giorno previsto per il loro arrivo. 2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unita' sanitaria locale di destinazione o l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi: a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche; b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero; c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini particolari. 3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato". "Art. 51. - I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'art. 36. I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro Paese ma transitanti sul territorio di altri Paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei Paesi membri anzidetti. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale".