Art. 5.
                           Punti di entrata
  1. I punti di  entrata per i prodotti che contengono  in tutto o in
parte prodotti di origine  animale sono quelli indicati dall'articolo
26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
  2. I  punti di entrata  per i vegetali  e i prodotti  vegetali sono
quelli  indicati  all'articolo  51  del decreto  del  Ministro  delle
risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
  3.  Gli   importatori  comunicano  alle  autorita'   del  controllo
veterinario  o   fitosanitario  competenti   del  punto   di  entrata
prescelto, con  un giorno  lavorativo di  anticipo, la  quantita', la
natura e la destinazione dei prodotti.
  4. Per  i prodotti che contengono  in tutto o in  parte prodotti di
origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e
seguenti del decreto legislativo 3 marzo  1993, n. 93; per i vegetali
e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli
51  e  seguenti del  decreto  del  Ministro delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
  5. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificati
i punti di entrata  di cui al comma 1 e con  decreto del Ministro per
le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di
cui al comma 2.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il   decreto legislativo  3 marzo 1993,  n. 93,  reca:
          "Attuazione  delle  direttive    90/675/CEE  e   91/496/CEE
          relative  all'organizzazione dei   controlli veterinari  su
          prodotti  e animali   in provenienza   da Paesi  terzi    e
          introdotti  nella    Comunita'  europea". L'art.   26 cosi'
          recita:
            "Art. 26. - 1. I posti   d'ispezione  frontalieri  per  i
          prodotti  sono  quelli  riconosciuti    dalla Comunita'   e
          pubblicati   dalla  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Comunita'.
            2.  Il  Ministero  della  sanita'   cura la pubblicazione
          dell'elenco di cui al comma    1  nonche'  degli  eventuali
          aggiornamenti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana.
             3. Si applica l'art. 6, comma 3".
            -  Per il  titolo del  decreto ministeriale   31  gennaio
          1996,  vedi  nelle  note  all'art. 4. L'art. 21 e l'art. 51
          cosi' recitano:
            "Art. 21. - 1. Gli  importatori comunicano con un  giorno
          lavorativo di  anticipo  al posto  d'ispezione  frontaliero
          in  cui   i   prodotti saranno  presentati, la  quantita' e
          la natura  dei prodotti  stessi nonche' il giorno  previsto
          per il loro arrivo.
            2.    Il veterinario  del  posto d'ispezione  frontaliero
          informa  il servizio veterinario della  unita'    sanitaria
          locale  di  destinazione o l'autorita'   competente   dello
          Stato   membro  di  destinazione  nei seguenti casi:
            a)  quando  i    prodotti  siano  destinati  ad uno Stato
          membro o ad una regione con esigenze specifiche;
            b) se  sono stati effettuati  prelievi di campioni, ma  i
          risultati non sono conosciuti al momento    della  partenza
          del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;
            c)   quando    si  tratti   di  importazioni  autorizzate
          per  fini particolari.
            3.  Tutte  le  spese  relative   all'applicazione   degli
          articoli  19,  20 e 21   sono   a carico  dello  speditore,
          del  destinatario o  del  loro mandatario, senza indennizzo
          da parte dello Stato".
            "Art. 51.   - I   vegetali, prodotti vegetali    o  altre
          voci  indicati  nell'allegato V   parte B   e nell'allegato
          IV, provenienti  dai Paesi terzi,   anche   se    contenuti
          nei    pacchi    postali,   possono   essere introdotti nel
          territorio della  Repubblica  italiana  solo  attraverso  i
          punti   di   entrata      di   confine   esterni   elencati
          nell'allegato VIII del presente    decreto,  ove     devono
          essere      effettuati   i    controlli fitosanitari di cui
          all'art. 36.
            I vegetali, di cui  al  comma    precedente,  diretti  al
          nostro  Paese  ma transitanti   sul   territorio di   altri
          Paesi  membri, devono  essere visitati presso  i  punti  di
          entrata esterni ricadenti nei Paesi membri anzidetti.
            Per  le  merci  che viaggiano con mezzo aereo i controlli
          fitosanitari possono   essere   effettuati   presso     uno
          degli    aeroporti   elencati nell'allegato VIII, anche nel
          caso non  sia il primo punto di sbarco, a  condizione   che
          eventuali     spostamenti     avvengano    sotto    vincolo
          doganale".