Art. 6.
                 Controlli veterinari e fitosanitari
  1.  Le autorita'  di  controllo  di cui  all'articolo  4, comma  1,
sottopongono   ciascuna  partita   di   prodotti   ad  un   controllo
documentale,  ad  un controllo  d'identita'  ed  eventualmente ad  un
controllo fisico  per campione, indipendentemente  dalla destinazione
doganale, per verificarne:
  a) l'origine del prodotto;
  b) la natura del prodotto;
  c) la destinazione successiva, in  particolare nel caso di prodotti
non oggetto di armonizzazione comunitaria;
  d)  che  le  indicazioni  che  recano  corrispondano  ai  requisiti
richiesti  dalla   normativa  comunitaria  o,  per   i  prodotti  non
armonizzati, da quella nazionale;
  e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata
nel territorio comunitario;
  f) che i prodotti soddisfino  le condizioni fissate dalla normativa
comunitaria  o, nei  settori che  non  sono ancora  stati oggetto  di
armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile.
  2.  Prima  dell'immissione  in   libera  pratica  le  autorita'  di
controllo di cui  al comma 1 sottopongono i prodotti  ad un controllo
fisico  per  campione  per  accertarne la  conformita'  ai  requisiti
prescritti dalle norme vigenti.
  3. Per  quanto non  previsto dal presente  decreto si  applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo  3 marzo 1993, n. 93, e al
decreto del  Ministro delle risorse agricole,  alimentari e forestali
31 gennaio 1996.
  4. Alle spese per l'effettuazione  dei controlli di cui al presente
articolo si provvedera' applicando le  disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per il   titolo del decreto legislativo 3 marzo  1993,
          n. 93, vedi nelle note all'art. 5.
            -  Per il  titolo del  decreto ministeriale   31  gennaio
          1996, vedi nelle note all'art. 4.