Art. 7. Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformita' 1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformita' accertata, l'autorita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1: a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario; b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrita' o di protezione fitosanitaria. 2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorita' di cui all'articolo 4, comma 1, puo', in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni: a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito; b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro trattamento appropriato; c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini. 3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorita' di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresi', le infrazioni accertate. 4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante. 5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
Note all'art. 7: - Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi nelle note all'art. 5. - Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4.