Art. 7.
                      Provvedimenti conseguenti
                 all'accertamento di non conformita'
  1.  Qualora  dai  controlli  dei   prodotti  risulti  la  loro  non
conformita'  ai requisiti  prescritti dalla  normativa specifica,  in
relazione alla difformita' accertata, l'autorita' di controllo di cui
all'articolo 4, comma 1:
  a) ne  vieta l'introduzione o  l'immissione in libera pratica  e ne
ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;
  b) ne  dispone la distruzione  per motivi di polizia  sanitaria, di
salubrita' o di protezione fitosanitaria.
  2. Su richiesta dell'importatore  o suo rappresentante, l'autorita'
di cui all'articolo  4, comma 1, puo', in deroga  al comma 1, lettera
a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
  a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge
entro un termine stabilito;
  b)  l'eventuale  decontaminazione  e  qualsiasi  altro  trattamento
appropriato;
    c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
  3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a),
l'autorita'  di controllo  provvede  ad  informare immediatamente  la
Commissione  e  gli  altri  Stati membri  del  rifiuto  dei  prodotti
indicante, altresi', le infrazioni accertate.
  4. Le spese relative  alle operazioni di cui ai commi 1  e 2 sono a
carico dell'importatore o del suo rappresentante.
  5. Per  quanto concerne  i rapporti  con gli  uffici doganali  e la
movimentazione   dei   prodotti    si   applicano   le   disposizioni
rispettivamente del  decreto legislativo 3  marzo 1993, n. 93,  e del
decreto del  Ministro delle risorse agricole,  alimentari e forestali
31 gennaio 1996.
 
           Note all'art. 7:
            -  Per il   titolo del decreto legislativo 3 marzo  1993,
          n. 93, vedi nelle note all'art. 5.
            -  Per il  titolo del  decreto ministeriale   31  gennaio
          1996, vedi nelle note all'art. 4.