Art. 8.
                   Revocabilita' della concessione
  1.  Fino  all'estinzione  del   mandato  di  pagamento  concernente
l'erogazione della prestazione, il  provvedimento di concessione puo'
essere revocato qualora si accerti  che esisteva o e' sopravvenuto un
motivo  di  diniego  o  di  limitazione  del  prestito  o  del  mutuo
ipotecario.