Art. 3.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,   comma   3,   recante   disposizioni   sulla
determinazione  della  base  imponibile  ai  fini  delle  imposte sul
reddito delle persone fisiche, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
   "d-bis)  la  maggiorazione  sociale  dei trattamenti pensionistici
prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.";
   b) all'articolo 13, comma  2,  concernente  talune  detrazioni  di
imposta,  le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti:
"di lire 120.000".
 
          Note all'art. 3:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  gia'
          modificato  dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre
          1997, n. 314 e, da ultimo, dalla presente legge:
            "Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica  sul
          reddito  conplessivo  del soggetto, formato per i residenti
          da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto
          da quelli prodotti nel territorio  dello  Stato,  al  netto
          degli oneri deducibili indicati nell'art. l0.
            2.   In   deroga   al   comma  1,  l'imposta  si  applica
          separatamente sui  redditi  elencati  nell'art.  16,  salvo
          quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
            3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
             a)  i  redditi  esenti  dall'imposta e quelli soggetti a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva;
             b)  gli  assegni periodici destinati al mantenimento dei
          figli spettanti al coniuge in  conseguenza  di  separazione
          legale  ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento o
          cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nella
          misura  in  cui  risultano  da provvedimenti dell'autorita'
          giudiziaria;
             c) (abrogata);
             d) gli assegni  familiari  e  l'assegno  per  il  nucleo
          familiare,  nonche',  con gli stessi limiti e alle medesime
          condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
          denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
             d-bis)  la   maggiorazione   sociale   dei   trattamenti
          pensionistici  prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre
          1988, n. 544".
            -  Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sostituito
          dall'art. 48 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446 e, ora, modificato dalla presente legge:
            "Art.  13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
          reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro
          dipendente  spetta  una  detrazione   dall'imposta   lorda,
          rapportata  al  periodo  di lavoro o di pensione nell'anno,
          anche a fronte delle spese  inerenti  alla  produzione  del
          reddito, secondo i seguenti importi:
             a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
             b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
          lire 9.300.000;
             c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a
          lire 15.000.000;
             d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non
          a lire 15.300.000;
             e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma  non
          a lire 15.600.000;
             f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non
          a lire 15.900.000;
             g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma  non
          a lire 30.000.000;
             h)  lire  950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma  non
          a lire 40.000.000;
             i)  lire  850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma  non
          a lire 50.000.000;
             l)  lire  750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma  non
          a lire 60.000.000;
             m)  lire  650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma  non
          a lire 60.300.000;
             n)  lire  550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma  non
          a lire 70.000.000;
             o)  lire  450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma  non
          a lire 80.000.000;
             p)  lire  350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma  non
          a lire 90.000.000;
             q)  lire  250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma  non
          a lire 90.400.000;
             r)  lire  150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma  non
          a lire 100.000.000;
             s)  lire  100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
            2. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          soltanto     trattamenti     pensionistici    di    importo
          complessivamente non  superiore  a  lire  18.000.000  e  il
          reddito   dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
          principale  e  delle  relative   pertinenze,   spetta   una
          ulteriore  detrazione,  rapportata  al  periodo di pensione
          nell'anno, di lire 120.000.
            3. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno  o  piu'  redditi  di lavoro autonomo di cui al comma 1
          dell'art. 49 o di impresa di cui all'art.  79,  spetta  una
          detrazione  dall'imposta  lorda,  non cumulabile con quella
          prevista dal comma 1, pari a:
             a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo  dei  redditi
          di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
             b)  lire  600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
             c)  lire  500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
             d)  lire  400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
             e)  lire  300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
             f)  lire  200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
             g)  lire  100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a  lire
          30.000.000 ma non a lire 60.000.000".