Art. 10. Procedimenti di competenza di piu' servizi o uffici 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' sezioni o uffici della stessa o di diverse divisioni, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le Sezioni e gli uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilita', il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 5. Il direttore amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti di attribuzione in materia di competenza a provvedere per le diverse unita' organizzative qualora le stesse afferiscano a strutture non dirette da un unico dirigente o titolare di funzioni equiparate per i servizi tecnici.