Art. 10.
         Procedimenti di competenza di piu' servizi o uffici
  1. Quando un procedimento e'  gestito in sequenza successiva da due
o  piu' sezioni  o uffici  della stessa  o di  diverse divisioni,  il
responsabile  della fase  iniziale  e',  salvo diversa  disposizione,
responsabile dell'intero  procedimento e provvede  alle comunicazioni
agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono
successivamente nel procedimento.
  2. Il responsabile  del procedimento, per le fasi  dello stesso che
non rientrano nella sua diretta  competenza, ha il dovere di seguirne
l'andamento presso gli  uffici e i servizi  competenti, dando impulso
all'azione amministrativa.
  3. In  particolare, il  responsabile del procedimento  concorda per
tipi di procedimento o per singoli  procedimenti con le Sezioni e gli
uffici competenti nelle fasi successive,  la ripartizione dei tempi a
disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
  4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta
disponibilita',   il    responsabile   del    procedimento   risponde
limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
  5.  Il   direttore  amministrativo  puo'  stabilire   le  opportune
istruzioni per  l'attuazione delle disposizioni dei  precedenti commi
ed e' competente a risolvere  gli eventuali conflitti di attribuzione
in  materia  di  competenza  a   provvedere  per  le  diverse  unita'
organizzative qualora  le stesse afferiscano a  strutture non dirette
da un unico dirigente o titolare di funzioni equiparate per i servizi
tecnici.