Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole "unita' organizzative" dell'amministrazione centrale, cosi' come risultano indicate nelle tabelle allegate, il dirigente ed il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, provvedono ad individuare in base all'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Analoga responsabilita' e' attribuita ai preposti ad unita' organizzative o alle strutture scientifiche didattiche e di servizio a titolo di supplenza o di vicarieta'. In caso di assenza od impedimento dei soggetti, come sopra preposti all'unita' organizzativa, analoga responsabilita' e' attribuita al soggetto presente nella medesima unita' e rivestente la qualifica piu' alta, ovvero a quello con maggiore anzianita' nella stessa qualifica. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento. In particolare il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. Inoltre e' tenuto: 1) all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare; 2) all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive disposizioni sull'autocertificazione e sulla presentazione di atti e documenti; 3) all'acquisizione dei pareri consultivi o delle valutazioni tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonche' agli adempimenti previsti negli stessi articoli ; 4) ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; 5) a formare il provvedimento conclusivo del procedimento ai fini della sua emanazione, curando che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, quando il provvedimento contiene una decisione dell'amministrazione, nonche' l'organo giurisdizionale a cui adire in caso di ricorso con l'indicazione dei relativi termini. 3. Il responsabile del procedimento cessa dalle sue posizioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e dovra' essere tempestivamente sostituito nelle funzioni di cui al procedimento stesso. 4. Il dirigente, il personale con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali e, limitatamente ai servizi tecnici afferenti alla direzione amministrativa, i titolari di funzioni equiparate, il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia. 5. Il direttore amministrativo in presenza di comprovate e specifiche esigenze, puo' formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad unita' organizzative diverse da quelle competenti sulla base di quanto indicato nelle tabelle indicate nell'allegato n. 1 ; in tal caso l'unita' organizzativa assegnataria assumera' a tutti gli effetti la responsabilita' del relativo procedimento. 6. Al direttore della struttura didattica, scientifica e di servizio compete l'adozione del provvedimento finale: a tale scopo egli assume, ove occorra, tutte le iniziative rientranti nelle proprie attribuzioni per consentire al responsabile il regolare espletamento dell'intero procedimento e l'eventuale esercizio del diritto di accesso. 7. Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale, contro i provvedimenti adottati dal rettore, dal direttore amministrativo e dalle strutture amministrative centrali e periferiche e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, reclamo scritto al rettore. In mancanza di decisione sul reclamo entro i successivi venti giorni, il reclamo stesso si intende rigettato.