Art. 9.
                    Responsabile del procedimento
  1. Sulla base delle competenze  attribuite per materia alle singole
"unita'  organizzative"  dell'amministrazione  centrale,  cosi'  come
risultano  indicate  nelle  tabelle  allegate,  il  dirigente  ed  il
direttore  delle strutture  didattiche, scientifiche  e di  servizio,
provvedono ad individuare in base all'art. 5, comma 1, della legge n.
241/1990, il  responsabile del  procedimento di  qualifica funzionale
non  inferiore  alla VI.  Analoga  responsabilita'  e' attribuita  ai
preposti  ad  unita'  organizzative  o  alle  strutture  scientifiche
didattiche e  di servizio a titolo  di supplenza o di  vicarieta'. In
caso  di assenza  od impedimento  dei soggetti,  come sopra  preposti
all'unita'  organizzativa, analoga  responsabilita' e'  attribuita al
soggetto  presente nella  medesima unita'  e rivestente  la qualifica
piu'  alta, ovvero  a  quello con  maggiore  anzianita' nella  stessa
qualifica.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate dagli articoli 5 e 6 della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dal presente regolamento.
  In particolare il responsabile del procedimento:
  a) valuta, ai  fini istruttori, le condizioni  di ammissibilita', i
requisiti di legittimazione ed i  presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
  b) accerta d'ufficio  i fatti, disponendo il  compimento degli atti
all'uopo necessari, e  adotta ogni misura per  l'adeguato e sollecito
svolgimento  dell'istruttoria.  In  particolare, puo'  richiedere  il
rilascio di dichiarazioni  e la rettifica di  dichiarazioni o istanze
erronee  o  incomplete  e   puo'  esperire  accertamenti  tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di  servizi di cui all'art.  14 della legge n.  241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni;
  d)  cura  le comunicazioni,  le  pubblicazioni  e le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
  e) adotta,  ove ne  abbia la  competenza, il  provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
  Inoltre e' tenuto:
  1)  all'acquisizione  d'ufficio  dei  documenti  gia'  in  possesso
dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio  di fatti, stati e
qualita'   che   la   stessa   amministrazione   o   altra   pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare;
  2) all'applicazione della legge 4  gennaio 1968, n. 15 e successive
disposizioni sull'autocertificazione e sulla  presentazione di atti e
documenti;
  3)  all'acquisizione  dei  pareri consultivi  o  delle  valutazioni
tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n.
241, nonche' agli adempimenti previsti negli stessi articoli ;
  4) ad  assicurare l'esercizio del  diritto di accesso  ai documenti
amministrativi previsto  dal decreto del Presidente  della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352;
  5) a formare  il provvedimento conclusivo del  procedimento ai fini
della sua  emanazione, curando  che siano  indicati i  presupposti di
fatto e le  ragioni giuridiche, quando il  provvedimento contiene una
decisione  dell'amministrazione, nonche'  l'organo giurisdizionale  a
cui adire in caso di ricorso con l'indicazione dei relativi termini.
  3. Il  responsabile del procedimento  cessa dalle sue  posizioni in
caso   di  assenza   o   temporaneo  impedimento   e  dovra'   essere
tempestivamente  sostituito nelle  funzioni  di  cui al  procedimento
stesso.
  4. Il dirigente, il personale  con attribuzioni di funzioni vicarie
dirigenziali  e,  limitatamente  ai servizi  tecnici  afferenti  alla
direzione  amministrativa,  i  titolari di  funzioni  equiparate,  il
direttore  delle strutture  didattiche, scientifiche  e di  servizio,
coordinano  le   attivita'  dei  responsabili  dei   procedimenti  ed
esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia.
  5.  Il  direttore  amministrativo   in  presenza  di  comprovate  e
specifiche  esigenze, puo'  formalmente  assegnare  con atto  scritto
determinati procedimenti  ad unita'  organizzative diverse  da quelle
competenti  sulla  base di  quanto  indicato  nelle tabelle  indicate
nell'allegato n. 1 ; in  tal caso l'unita' organizzativa assegnataria
assumera'  a  tutti  gli  effetti  la  responsabilita'  del  relativo
procedimento.
  6.  Al  direttore  della  struttura  didattica,  scientifica  e  di
servizio compete  l'adozione del  provvedimento finale: a  tale scopo
egli  assume,  ove  occorra,  tutte le  iniziative  rientranti  nelle
proprie  attribuzioni  per  consentire al  responsabile  il  regolare
espletamento  dell'intero procedimento  e  l'eventuale esercizio  del
diritto di accesso.
  7.    Ferma   restando    l'immediata    impugnabilita'   in    via
giurisdizionale,  contro i  provvedimenti adottati  dal rettore,  dal
direttore amministrativo e dalle  strutture amministrative centrali e
periferiche e'  ammesso, entro  dieci giorni dalla  comunicazione del
provvedimento, reclamo  scritto al rettore. In  mancanza di decisione
sul reclamo  entro i  successivi venti giorni,  il reclamo  stesso si
intende rigettato.