ART. 54. (Fondi disponibili degli enti previdenziali). 1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Note all'art. 54: Comma 1: - Il comma 7 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio) cosi' recita: "7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico- artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprieta' degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo". - Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 270/1997 cosi' recita: "Art. 1 (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio). - 1. Entro il termrne di cui all'art. 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio". - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie". - Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e' il seguente: "4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le societa' di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'osservatorio di cui all'art. 10, della redditivita' prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". - La lettera d) del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 270 del 1997, e' la seguente: "4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi: a) - b) - c) (omissis); d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".