ART. 54.
            (Fondi disponibili degli enti previdenziali).
  1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo
  1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei  fondi
  disponibili  degli  enti  previdenziali  relativo  all'anno 1996 da
  destinare agli interventi  rientranti nel piano di cui al  comma  1
  dello  stesso  articolo  1 si intende riferito ai complessivi fondi
  disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle
  quote di cui  all'articolo 2, comma 6, della   legge 28    dicembre
  1995,  n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo
  16  febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli
  anni successivi secondo le effettive disponibilita'  di  tesoreria.
  Gli  interventi  sono  destinati  ad  investimenti  in immobili per
  finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici
  di  valore  storico-artistico  e  la  realizzazione  di   strutture
  sanitarie   e   di   servizio   sociale  e  assistenziale,  la  cui
  destinazione  d'uso  resta  vincolata  per   almeno   venti   anni.
  Limitatamente  ai  predetti  interventi,  il termine del 31 ottobre
  1999 di cui all'articolo 1, comma 4,  lettera  d),  della  predetta
  legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
 
          Note all'art. 54:
          Comma 1:
             -  Il  comma 7 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n.
          270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi
          a percorsi giubilari e pellegrinaggi  in  localita'  al  di
          fuori del Lazio) cosi' recita:
            "7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi
          all'anno  1996,  non impegnati per le quote di cui all'art.
          2, comma 6,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e
          all'art.  11,  comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio
          1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per  residenze
          di  accoglienza,  al recupero di edifici di valore storico-
          artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di
          altre strutture di interesse pubblico,  che  rimarranno  di
          proprieta'  degli  enti e, successivamente, saranno posti a
          reddito o utilizzati per  fini  istituzionali,  nell'ambito
          degli  interventi previsti dal presente articolo. Gli enti,
          previa intesa con i comuni nel cui ambito sono  localizzati
          gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge, definiscono i piani dei
          propri investimenti da  sottoporre  all'approvazione  della
          Commissione  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, per essere
          inseriti nel piano di cui al presente articolo".
            - Il comma 1 dell'art. 1 della legge  n.  270/1997  cosi'
          recita:
            "Art.  1 (Piano degli interventi relativi a mete storiche
          e religiose inerenti la celebrazione  del  Grande  Giubileo
          del 2000 in localita' al di fuori del Lazio). - 1. Entro il
          termrne  di  cui  all'art.  2,  comma 11, il Presidente del
          Consiglio dei Ministri sentite le  regioni  interessate  ed
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto  il  piano
          degli  interventi  di  interesse  nazionale relativi a mete
          storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete
          religiose tradizionali inerenti la celebrazione del  Grande
          Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio".
            - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
          549  (Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica)
          cosi' recita:
            "6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria  una  quota
          fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
          consiglio  di  amministrazione,  per la realizzazione o per
          l'acquisto di immobili, anche tramite accensione  di  mutui
          da  destinare  a  strutture da locare al Servizio sanitario
          nazionale  ovvero  a  centri  per  la  riabilitazione,   da
          destinare  in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e
          da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti  dello
          standard  di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1
          per   mille   riservato   alla   riabilitazione   ed   alla
          lungodegenza post-acuzie".
            -  Il  comma  4  dell'art.  11 del decreto legislativo 16
          febbraio 1996, n. 104 (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'art.  3,  comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare  degli
          enti  previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi
          in campo immobiliare) e' il seguente:
            "4.  Gli  enti  possono  destinare  una  percentuale  non
          superiore   al   15   per   cento   dei  fondi  disponibili
          all'acquisto  di   immobili,   tramite   le   societa'   di
          intermediazione  di  cui  all'articolo  7,  da  destinare a
          finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai
          settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca,  previa
          verifica  da  parte  dell'osservatorio  di cui all'art. 10,
          della redditivita' prevedibile e comunque  assicurando  una
          equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
          nazionale.   Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549".
            -  La  lettera  d) del comma 4 dell'art. 1 della legge n.
          270 del 1997, e' la seguente:
            "4.  Il  piano  individua  gli  interventi   ammessi   al
          finanziamento  di  cui  all'art.  3, ne valuta le finalita'
          anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo  del
          2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica
          per ciascuno di essi:
            a) - b) - c) (omissis);
            d)  i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i
          quali le opere devono essere completate e  rese  pienamente
          funzionali".