ART. 55. (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ", delle seguenti gestioni separate: 1) industria; 2) artigianato; 3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie: 4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici; b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico; c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro; d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a); e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL; f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite; g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica; h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari; l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene; m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa; n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni; o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico; q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro; r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo: 1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale; 2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative; 3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati; s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi; t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi 3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS ". 5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 55. (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). ART. 55. (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Note all'art. 55: Comma 1: - Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. Il testo dell'art. 9 e' il seguente: "Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4. Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchio o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati. I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto, alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265. - Il terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e' il seguente: "La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39". - Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231. - Il comma 6-bis dell'art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) cosI' recita: "6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria". - L'art. 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e' il seguente: "Art. 118. - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera da assumere come base della liquidazione delle indennita' fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento: in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116. La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite". - Gli articoli 116 e 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sono del seguente tenore: "Art. 116. - Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione me- dia giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione me- dia giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso. Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato. La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo e' aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali. Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione me- dia giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.". "Art. 234. - Le rendite per inabilita' permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonche' le nuove misure dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980". - Il comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave". - Gli articoli 80 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sono i seguenti: "Art. 80. - Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dei presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita', si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che e' servita per la determinazione della precedente rendita. Se pero' tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione. Nel caso in cui il nuovo infortunio per se' considerato determini un'inabilita' permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilita' complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e' liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilita' permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilita' permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e' verificato.". "Art. 146. - La misura della rendita di inabilita' permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilita' complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore pu disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente. In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti. Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima". - Gli articoli 83 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 sono i seguenti: "Art. 83. - La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purcha', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. L'istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e' quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento". "Art. 137. - La misura della rendita di inabilita' da malattia professionale puo' essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purcha', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e' tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione puo' essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilita', dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non pu essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente". - Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, e contiene disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole. - Gli articoli 1 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965 sono i seguenti: "Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresU' quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici; 10) di carico o scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34, R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura; 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono con- siderate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 125 (gradi centigradi) e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; 16) delle concerie; 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23) per il servizio di salvataggio; 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 25) per il servizio di nettezza urbana; 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari; 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto". "Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2; 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto". - Per il testo dell'art. 9 del testo unico si veda nota all'inizio di questo stesso articolo. - Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' recitano: "Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affincha' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita' dell'impresa in generale; b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3". "Art. 22. (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese". - Il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 448/1998 cosi' recita: "5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". - L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, cosi' recita: "Art. 85. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita; 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la' rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita', Sono compresi tra i superstiti di cui ai presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data; 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o pi rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto di rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogatae). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare dal Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti, emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Comma 4: - Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. Comma 5: - L'art. 44 del testo unico approvato con d.P.R. n. 1124/1965, come integrato dal comma 19 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "Art. 44. - Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo pu detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto. L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze". Comma 6: - L'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 9. (Norme previdenziali). - 1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e suc- cessive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata. 3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura". Comma 7: - Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 19 (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL). - 1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".