ART. 55.
              (Disposizioni in materia di assicurazione
            contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
                           professionali).
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
  legislativi  al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti dell'assetto
  normativo in materia di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
  lavoro  e  le  malattie  professionali,  nel  rispetto dei seguenti
  principi e criteri direttivi:
  a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere  dal
  1  gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (IN-
  AIL)  di  cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e  successive
  modificazioni,  di  seguito  denominato  "  testo  unico  ",  delle
  seguenti gestioni separate:
  1) industria;
  2) artigianato;
  3) terziario, per le attivita'  commerciali,  ivi  comprese  quelle
  turistiche,   di  produzione,  intermediazione  e  prestazione  dei
  servizi  anche  finanziari;  per  le  attivita'  professionali   ed
  artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie:
  4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione,
  enti pubblici;
  b)  revisione,  per  effetto della disposizione di cui alla lettera
  a), dei criteri di classificazione dei  datori  di  lavoro  di  cui
  all'articolo 9 del testo unico;
  c)  previsione  di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla
  lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme  di  cui
  al  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n.   626, e successive
  modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
  d) previsione di distinti tassi di  premio,  determinati  ai  sensi
  dell'articolo  40,  terzo  comma, del testo unico, per i settori di
  ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
  e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui  alla  lettera
  c)  anche  per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti
  nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31  luglio  1987,
  n.  317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
  n. 398 nonche' previsione della  modifica  dell'articolo  2,  comma
  6-bis,  del  decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  al  fine  della
  determinazione,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
  previdenza sociale, d; un  premio  integrativo  a  copertura  delle
  prestazioni a carico dell'INAIL;
  f)  individuazione  di  nuovi parametri per la determinazione delle
  retribuzioni  per  i  prestatori  d'opera  che   non   percepiscono
  retribuzione   fissa   o   accertabile,   salvo   quanto   disposto
  dall'articolo  118  del  testo  unico,  fermo  restando  che   tali
  retribuzioni  non potranno comunque risultare inferiori al minimale
  di legge stabilito ai sensi degli articoli 116  e  234  del  citato
  testo unico per la liquidazione delle rendite;
  g)  previsione  del  riordino,  anche  con riferimento a situazioni
  pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989,  n.
  88,  e  degli  articoli  80  e  146  del  testo  unico,  al fine di
  ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di
  rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia  di
  prestazioni,  precisando,  tra  l'altro,  che  il  mutamento  della
  diagnosi  medica  e   della   valutazione   da   parte   dell'INAIL
  successivamente  al  riconoscimento  delle  prestazioni conseguente
  all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o  strumentazioni  di
  indagine,  purche'  non  riconducibile a dolo o colpa grave e fermo
  restando il potere  ti  revisione  dell'Istituto,  ai  sensi  degli
  articoli  83,  137  e 146 del testo unico entro i termini ultimi di
  revisionabilita' delle rendite,  non  integra  gli  estremi  di  un
  errore rilevante ai fini della rettifica;
  h)  rideterminazione,  per  l'anno  2000,  dei  contributi in quota
  capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del  settore  agricoltura,
  nonche'   dell'aliquota  contributiva  per  i  lavoratori  agricoli
  dipendenti, e previsione,  per  gli  anni  successivi,  della  loro
  rideterminazione  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
  previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
  bilancio   e   della  programmazione  economica,  su  proposta  del
  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,   finalizzata   ad   un
  riequilibrio  compatibile con le specificita' che caratterizzano il
  settore   e   ad   assicurare   il   risanamento,   l'efficacia   e
  l'economicita'  della  gestione, in relazione agli obiettivi di cui
  al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e  4
  del  testo  unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro
  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche'  vi
  siano  previsioni,  contrattuali  o di legge, di tutela con polizze
  privatistiche,  ai  lavoratori  dell'area  dirigenziale   ed   agli
  sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo
  9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a
  rischi    lavorativi   specifici;   individuazione   dei   relativi
  riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
  l) previsione, in via  sperimentale,  per  il  triennio  1999-2001,
  nell'ambito    delle    spese   istituzionali   dell'INAIL,   della
  destinazione di congrue risorse economiche, la  cui  entita'  sara'
  definita  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
  della  programmazione  economica, dirette a sostenere e finanziare,
  in tutto o in parte, programmi di  adeguamento  delle  strutture  e
  dell'organizzazione  delle  piccole  e  medie imprese e dei settori
  agricolo e artigianale alle normative di  sicurezza  e  igiene  del
  lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
  626,  e  successive  modificazioni,  ovvero  progetti  per favorire
  l'applicazione  degli  articoli  21  e  22   del   citato   decreto
  legislativo  n.  626  del  1994  anche  tramite  la  produzione  di
  strumenti  e  prodotti  informatici, multimediali, grafico-visivi e
  banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma  gratuita
  o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio
  di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che
  dovranno  essere  determinati  attraverso  una  direttiva quadro da
  approvare, da parte del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
  sociale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto
  di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva
  saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti  ed
  i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente
  l'Istituto  destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti
  di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza  e  di
  igiene;
  m)  previsione  di  criteri  per  l'aggiornamento  e  la  revisione
  periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo  restando
  che  sono  considerate  malattie  professionali  anche  quelle, non
  comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri  l'origine
  lavorativa;
  n)  previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo
  uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi
  con assorbimento di tale incremento nell'anno in  cui  scatterebbe,
  sulla  base  della  vigente legislazione, la rivalutazione connessa
  alla variazione delle retribuzioni;
  o) previsione della revisione del sistema di  finanziamento  e  del
  livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e
  gestionali  anche  al  fine  di  determinare l'accollo a carico del
  bilancio dello Stato del disavanzo  della  gestione    agricoltura,
  assicurando  gli  equilibri  della  unitaria gestione INAIL nonche'
  quelli del comparto delle  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti
  delle  risorse  rivenienti  per  tali  finalita'  dai  decreti  del
  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,  comma
  5,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
  alla data di entrata in vigore della presente legge;
  p)  revisione  della  normativa  in  materia  di  cumulo   fra   il
  trattamento  di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e  i  superstiti  e  la
  rendita  per  i  superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di
  decesso del lavoratore  conseguente  ad  infortunio  sul  lavoro  o
  malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
  q)  previsione, in via sperimentale, per il  il triennio 1999-2001,
  della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
  emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
  con le iniziative delle regioni, di una  quota  parte  delle  somme
  annualmente   incassate   in   attuazione   dei   piani   di  lotta
  all'evasione, per promuovere o  finanziare  progetti  formativi  di
  riqualificazione  professionale  degli invalidi del lavoro, nonche'
  per sostenere o finanziare, in tutto o  in  parte,  sulla  base  di
  criteri  e  modalita' approvati dal consiglio di mministrazione, in
  forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla  lettera
  IA progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle
  piccole  e  medie  imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
  sono tenute a mantenere in servizio o che assumono  invalidi    del
  lavoro;
  r)   riordinamento  organico  dei  compiti  e  della  gestione  del
  Casellario centrale infortuni, prevedendo:
  1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori  pubblici  e
  privati  di  forme  di assicurazione infortuni, professionali e non
  professionali,  di  comunicare  al   Casellario   le   informazioni
  necessarie  per identificare il soggetto, le cause e le circostanze
  dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei  termini  disciplinati
  da apposito regolamento ministeriale;
  2)  l'obbligo  per  il  Casellario di fornire ai soggetti di cui al
  numero  1   informazioni   aggregate   ovvero   sull'esistenza   di
  precedenti,  con  modalita'  che  utilizzino  nella  misura massima
  possibile le moderne tecnologie comunicative;
  3)  un  ordinamento  del  Casellario   che,   ferma   restando   la
  utilizzazione   dei   servizi  tecnici  dell'INAIL,  ne  garantisca
  l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del
  bilancio  dell'INAIL  e  di  un  organo  di  governo   e   gestione
  espressione dei soggetti interessati;
  s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni
  sul  lavoro  e le malattie professionali e nell'ambito del relativo
  sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura
  e valutazione indennitaria del  danno  biologico,  con  conseguente
  adeguamento della tariffa dei premi;
  t)  semplificazione  e  snellimento  delle procedure, anche tramite
  l'utilizzo  di  disposizioni  regolamentari   adottate   ai   sensi
  dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al fine di
  garantire maggiore speditezza  all'azione  amministrativa;
  u)  previsione  di  una  specifica  disposizione  per   la   tutela
  dell'infortunio    in    itinere    che    recepisca   i   principi
  giurisprudenziali consolidati in materia.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
  dal Consiglio dei ministri e corredati da  una  apposita  relazione
  sono  trasmessi  alle Camere per  l'espressione del parere da parte
  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  permanenti  entro  il
  sessantesimo  giorno  antecedente  la scadenza del termine previsto
  per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato  rispetto
  del  termine  per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
  della delega. Le competenti Commissioni parlamentari  esprimono  il
  parere  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
  termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
  legislativi  possono  essere  comunque   emanati.      Disposizioni
  correttive  e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
  possono essere emanate, con il rispetto  dei  medesimi  principi  e
  criteri  direttivi  e  con le stesse procedure, entro un anno dalla
  data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi
  3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non  deve
  comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  4  All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
  n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio
  dell'INPS e dell'INPDAP e' composto  da  ventiquattro  membri,  dei
  quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
  lavoratori   dipendenti   maggiormente  rappresentative  sul  piano
  nazionale e la  restante  meta'  ripartita  tra  le  organizzazioni
  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei datori di
  lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi,  secondo
  criteri  che  tengano  conto delle esigenze di rappresentativita' e
  degli  interessi  cui  le  funzioni  istituzionali  di ciascun ente
  corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto  da  venticinque
  membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
  mutilati  ed  invalidi  del  lavoro; i restanti ventiquattro membri
  sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali  dei
  lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e
  dei  lavoratori  autonomi  maggiormente  rappresentative  sul piano
  nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi  criteri
  previsti  dal presente   comma in relazione all'INPS ".
  5.  I  termini  di  pagamento  previsti  dai commi secondo, terzo e
  quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato  dal  comma
  19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
  n.  449,  sono  unificati  al  giorno  16  dei  rispettivi  mesi di
  scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme
  si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma
  dell'articolo 28 del  testo  unico.  La  presente  disposizione  si
  applica  anche  all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
  (IPSEMA).
  6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9  della  legge  24
  giugno  1997,  n.    196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i
  contributi sono  determinati  in  base  al  tasso  medio,  o  medio
  ponderato,  stabilito  per  la posizione assicurativa, gia' in atto
  presso l'impresa utilizzatrice, nella quale  sono  inquadrabili  le
  lavorazioni   svolte   dai   lavoratori   temporanei,  ovvero  sono
  determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,  della  voce
  di  tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
  dal lavoratore temporaneo, ove presso  l'impresa  utilizzatrice  la
  stessa  non  sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si
  applica ai contratti di fornitura  di  lavoro  temporaneo  gia'  in
  essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7.  Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in
  materia assicurativa  gia'  trasferite  all'INPS  a  seguito  della
  soppressione  dello  SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma
  1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato  entro  novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                              ART. 55.
              (Disposizioni in materia di assicurazione
            contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
                           professionali).
                              ART. 55.
              (Disposizioni in materia di assicurazione
            contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
                           professionali).
 
          Note all'art. 55:
          Comma 1:
            -  Il  testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvata  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
          1965, n. 257.  Il testo dell'art. 9 e' il seguente:
            "Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle  disposizioni
          del  presente  titolo  sono le persone e gli enti privati o
          pubblici,  compresi  lo  Stato  e  gli  Enti  locali,   che
          nell'esercizio   delle   attivita'   previste  dall'art.  1
          occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
            Agli  effetti   del   presente   titolo,   sono   inoltre
          considerati datori di lavoro:
            le  societa'  cooperative  e ogni altro tipo di societa',
          anche di fatto, comunque denominata, costituite  totalmente
          o  in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri
          soci  addetti  ai  lavori  nei  modi  previsti  nel  n.  7)
          dell'art. 4;
            le  compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti,
          adibiti alle  operazioni  di  imbarco,  sbarco,  trasbordo,
          deposito  e movimento in genere di merci o di materiali; le
          carovane  di  facchini  e   altri   simili   aggregati   di
          lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
            gli  armatori  delle navi o coloro che sono ritenuti tali
          dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e
          alla pesca marittima;
            le societa' concessionarie dei  servizi  radiotelegrafici
          di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non
          assunti direttamente dagli armatori;
            le  scuole  o  gli  istituti  di  istruzione di qualsiasi
          ordine e grado, anche privati, gli enti gestori  dei  corsi
          di  qualificazione  o  riqualificazione  professionale o di
          addestramento professionale anche aziendali o  di  cantieri
          scuola,  nei  confronti  delle  persone  nei  limiti di cui
          all'art. 4 n. 5);
            le case di cura, gli ospizi, gli ospedali,  gli  istituti
          di  assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e
          nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
            gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena,
          nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4,
          n. 9);
            gli appaltatori e i  concessionari  di  lavori,  opere  e
          servizi,  anche  se  effettuati  per  conto dello Stato, di
          Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
            Sono considerati datori di lavoro,  nei  confronti  delle
          persone  addette  all'impiego  delle macchine, apparecchi o
          impianti,  coloro  che   eserciscono   le   macchine,   gli
          apparecchio  o  gli  impianti o che li facciano esercire da
          loro incaricati.
            I prestatori d'opera occupati in violazione  dei  divieti
          posti  dalla  legge  23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di
          lavoro di cui al  presente  articolo,  sono  considerati  a
          tutti gli effetti del presente decreto, alle dipendenze del
          datore  di  lavoro  che  abbia effettivamente utilizzato le
          loro prestazioni.
            L'obbligo  assicurativo  ricorre  per  coloro   i   quali
          direttamente     e    per    proprio    conto    adibiscano
          complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu'  di
          tre  persone  nei  lavori previsti dall'art. 1 del presente
          decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si  tratti
          di  lavori  previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
          di  lavori  di  costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione   di   opere   edili,  nonche'  di  rifinitura,
          pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
          impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di  scavo
          a  cielo  aperto  in  sotterraneo;  di  lavori di qualsiasi
          genere eseguiti con uso di mine; di servizio  di  vigilanza
          privata;   di   allevamento,  riproduzione  e  custodia  di
          animali; di allestimento,  prova,  esecuzione  di  pubblici
          spettacoli,  o  allestimento  ed  esercizio  di  parchi  di
          divertimento".
            -  Il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro)  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
            - Il terzo comma dell'art. 40 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 1124/65 e' il seguente:
            "La  tariffa  stabilisce  tassi  di  premio  nella misura
          corrispondente al rischio  medio  nazionale  delle  singole
          lavorazioni  assicurate,  in  modo  da  comprendere l'onere
          finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39".
            - Il decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  317  (Norme  in
          materia  di  tutela  dei  lavoratori  italiani operanti nei
          Paesi extracomunitari e  di  rivalutazione  delle  pensioni
          erogate  dai  fondi  speciali gestiti dall'INPS) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n.  179,  e'  stato
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
          n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987,
          n. 231.
            - Il comma 6-bis dell'art. 2 del decreto-legge  21  marzo
          1988,  n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          maggio 1988, n. 160 (Norme  in  materia  previdenziale,  di
          occupazione  giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per
          il potenziamento del sistema informatico del Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale) cosI' recita:
            "6-bis.  I  datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati
          in conseguenza di contratti  stipulati  e  di  obbligazioni
          assunte  anteriormente  al  9  gennaio 1986, sono esonerati
          dall'obbligo assicurativo di cui art. 1, comma  1,  lettera
          d),  del  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  398,
          sempre  che  non  siano  operanti clausole revisionali o di
          aggiornamento del prezzo  che  consentano  di  traslare  al
          committente  i  maggiori oneri sopravvenuti per effetto del
          decreto medesimo ed i lavoratori risultino  assicurati  con
          compagnie  di  assicurazione  privata, purche' la copertura
          assicurativa    offra    prestazioni     non     inferiori,
          complessivamente,      a      quelle     dell'assicurazione
          obbligatoria".
            - L'art. 128 del testo unico approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  1124  del  1965,  e'  il
          seguente:
            "Art. 118. - Con decreto del Ministro per il lavoro e  la
          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni sindacali
          nazionali di categoria maggiormente rappresentative possono
          essere  stabilite,   d'ufficio   o   su   richiesta   delle
          organizzazioni   predette   o  dell'Istituto  assicuratore,
          tabelle  di  retribuzioni   medie   o   convenzionali   per
          determinati  lavori o per determinate localita' o anche per
          singole imprese o  per  speciali  categorie  di  prestatori
          d'opera  da  assumere  come  base  della liquidazione delle
          indennita'  fermo  rimanendo  il  disposto  del terzo comma
          dell'art. 116.
            Le rendite  liquidate  sulle  retribuzioni  convenzionali
          previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a
          norma   dell'art.   116   sulla   base  delle  retribuzioni
          convenzionali in vigore  alla  scadenza  di  ciascun  anno,
          sempreche'  sia intervenuta una variazione non inferiore al
          cinque per cento: in mancanza di retribuzioni convenzionali
          cui fare riferimento si applica  il  disposto  del  settimo
          comma dell'art. 116.
            La  variazione  inferiore al cinque per cento intervenuta
          nell'anno si computa con  quelle  verificatesi  negli  anni
          successivi per la riliquidazione delle rendite".
            -  Gli  articoli  116 e 234 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 1124  del  1965,
          sono del seguente tenore:
            "Art.  116.  -  Per  la  liquidazione  delle  rendite per
          inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando
          non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta  quale
          retribuzione  annua  la retribuzione effettiva che e' stata
          corrisposta all'infortunato sia in danaro,  sia  in  natura
          durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
            Qualora  l'infortunato  non  abbia  prestato la sua opera
          durante il detto periodo in modo  continuativo  oppure  non
          l'abbia  prestata  presso uno stesso datore di lavoro e non
          sia possibile  determinare  il  cumulo  delle  retribuzioni
          percepite  nel  periodo  medesimo, la retribuzione annua si
          valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.
          A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera  la
          sesta  parte  della  somma  che si ottiene rapportando alla
          durata   oraria   normale   della   settimana   di   lavoro
          nell'azienda  per la categoria cui appartiene l'infortunato
          il guadagno medio orario percepito dall'infortunato  stesso
          anche  presso  successivi  datori  di lavoro fino al giorno
          dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici  mesi,
          per  il  quale  sia  possibile  l'accertamento dei guadagni
          percepiti.
            In ogni caso la retribuzione annua  e'  computata  da  un
          minimo  corrispondente a trecento volte la retribuzione me-
          dia giornaliera  diminuita  del  trenta  per  cento  ad  un
          massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione me-
          dia  giornaliera,  aumentata del trenta per cento. A questo
          effetto, la retribuzione media giornaliera e'  fissata  per
          ogni anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre mesi
          dalla  scadenza  dell'anno stesso, con decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sulle  retribuzioni  assunte a base
          della   liquidazione   dell'indennita'    per    inabilita'
          temporanea  assoluta  da infortuni sul lavoro avvenuti e da
          malattie   professionali    manifestatesi    nell'esercizio
          precedente e definiti nell'esercizio stesso.
            Ove  sia  intervenuta,  rispetto  alla retribuzione media
          giornaliera  precedentemente  fissata,  una  variazione  in
          misura  non  inferiore  al  cinque  per  cento,  il decreto
          interministeriale determina  la  nuova  retribuzione  media
          giornaliera  per  gli  effetti di cui al precedente comma e
          indica, per gli effetti  di  cui  al  penultimo  comma  del
          presente  articolo,  i coefficienti annui di variazione per
          il periodo di tempo considerato.
            La variazione inferiore al cinque per cento,  intervenuta
          nell'anno,  si  computa  con quelle verificatesi negli anni
          successivi per la determinazione della  retribuzione  media
          giornaliera.
            Per  i  componenti  lo  stato  maggiore della navigazione
          marittima e della pesca marittima la  retribuzione  massima
          risultante   dal  terzo  comma  del  presente  articolo  e'
          aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti  e
          per  i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi
          ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per  cento
          per gli altri ufficiali.
            Le  rendite  in  corso  di  godimento  alla data d'inizio
          dell'anno,   per   il   quale   ha   effetto   il   decreto
          interministeriale  di  cui  al  quarto  comma  del presente
          articolo, sono riliquidate, con effetto da tale  data  e  a
          norma  del  presente  decreto,  su  retribuzioni variate in
          relazione alle accertate variazioni  salariali  considerate
          dal decreto stesso.
            Per   il   periodo  1  luglio  1983-30  giugno  1984,  la
          determinazione della nuova retribuzione  media  giornaliera
          terra'  conto  della  variazione  intervenuta in misura non
          inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione me-
          dia giornaliera, fissata con  decreto  interministeriale  3
          luglio 1980.".
            "Art.  234.  - Le rendite per inabilita' permanente e per
          morte sono riliquidate ogni anno, a partire  dal  1  luglio
          1983,   in   base   alle   variazioni   dell'indice   delle
          retribuzioni    orarie    contrattuali    dei    lavoratori
          dell'agricoltura,  al  netto degli assegni familiari, quali
          risultano   accertate   nelle    pubblicazioni    ufficiali
          dell'istituto centrale di statistica.
            A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza
          di  ogni  anno,  il  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, quando accerti che e' intervenuta  una  variazione
          dell'indice   delle  retribuzioni  orarie  contrattuali  di
          almeno il cinque per cento nel corso  dell'anno,  determina
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui  base
          debbono  riliquidarsi  le rendite in atto, nonche' le nuove
          misure   dell'indennita'   giornaliera    per    inabilita'
          temporanea  assoluta  dovuta  per  gli infortuni sul lavoro
          avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il
          31 dicembre 1976.
            Per  il  periodo  1  luglio  1983-30  giugno   1984,   la
          determinazione   della   nuova  retribuzione  convenzionale
          terra' conto della variazione  intervenuta  in  misura  non
          inferiore  al  dieci  per  cento rispetto alla retribuzione
          annua convenzionale fissata con  decreto  interministeriale
          del 3 luglio 1980".
            - Il comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
            "5.  Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL
          possono  essere  in  qualunque  momento  rettificate  dallo
          stesso  Istituto  in  caso  di  errore  di qualsiasi natura
          commesso   in   sede   di   attribuzione,   erogazione    o
          riliquidazione  delle  prestazioni.   Nel caso in cui siano
          state riscosse prestazioni risultanti non  dovute,  non  si
          da'  luogo  a  recupero  delle somme corrisposte, salvo che
          l'indebita percezione sia dovuta a  dolo  dell'interessato.
          Il  mancato  recupero  delle  somme  predette  puo'  essere
          addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso  di
          dolo  o  colpa  grave.    Anche  nel  caso in cui sia stato
          richiesto un  minor  premio  ed  acconto  di  assicurazione
          rispetto  a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a
          tale  titolo  puo'   essere   addebitato   al   funzionario
          responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".
            -  Gli articoli 80 e 146 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1124/1965 sono i seguenti:
            "Art. 80. - Nel caso in cui il titolare di  una  rendita,
          corrisposta  a norma dei presente titolo, sia colpito da un
          nuovo  infortunio  indennizzabile  con   una   rendita   di
          inabilita',   si  procede  alla  costituzione  di  un'unica
          rendita  in  base  al  grado   di   riduzione   complessiva
          dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate
          dal  precedente  o  dai  precedenti  infortuni e dal nuovo,
          valutata secondo le disposizioni dell'art. 78  ed  in  base
          alla  retribuzione  che  e'  servita  per la determinazione
          della precedente rendita. Se  pero'  tale  retribuzione  e'
          inferiore  a  quella  in  base  alla  quale  sarebbe  stata
          liquidata la rendita in relazione al nuovo  infortunio,  la
          nuova  rendita  viene  determinata  in  base a quest'ultima
          retribuzione.
            Nel caso in cui il nuovo infortunio per  se'  considerato
          determini  un'inabilita'  permanente non superiore al dieci
          per cento e l'inabilita' complessiva sia superiore a quella
          in base alla quale fu liquidata la precedente  rendita,  e'
          liquidata  una  nuova  rendita  secondo  le norme del comma
          precedente.
            Nel caso in cui, a seguito di precedenti  infortuni,  sia
          residuata inabilita' permanente che non superi il dieci per
          cento   ed  in  seguito  a  nuovo  infortunio  risulti  una
          inabilita' permanente  che  complessivamente  superi  detta
          percentuale,  e'  liquidata una rendita in base al grado di
          riduzione  dell'attitudine  al   lavoro   risultante   dopo
          l'ultimo   infortunio   ed   alla   retribuzione  percepita
          all'epoca in cui questo si e' verificato.".
            "Art. 146.  -  La  misura  della  rendita  di  inabilita'
          permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta,
          su  richiesta del titolare della rendita o per disposizione
          dell'istituto assicuratore, in caso  di  diminuzione  o  di
          aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
          modificazioni  delle  condizioni fisiche del titolare della
          rendita purche', quando si tratti di  peggioramento  questo
          sia  derivato  dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato
          luogo   alla   liquidazione   della   rendita.    Accertata
          l'esistenza  di tale peggioramento assumono rilevanza, agli
          effetti  della  misura   dell'inabilita'   complessiva   da
          valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145,
          le  associazioni  della  silicosi  e  dell'asbestosi con le
          forme  morbose  dell'apparato  cardiaco   e   dell'apparato
          respiratorio.  La  rendita  puo' anche essere soppressa nel
          caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei  limiti  del
          minimo indennizzabile.
            Il   titolare   della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare alle visite di controllo che siano disposte,  ai
          fini  del  comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
          caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore  pu  disporre  la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
            La  prima  revisione  puo'  aver  luogo solo dopo che sia
          trascorso un anno dalla  data  della  manifestazione  della
          malattia   o   dopo   almeno   sei  mesi  da  quella  della
          costituzione della  rendita.    Ciascuna  delle  successive
          revisioni  non  puo'  aver luogo a distanza inferiore ad un
          anno dalla precedente.
            In  caso  di  insorgenza  di  complicanze  tubercolari  a
          carattere  tisiogeno  evolutivo,  le  revisioni  di  cui al
          presente  articolo  possono  aver  luogo  anche  fuori  dei
          termini ivi previsti.
            Le  revisioni  di  cui ai precedenti commi possono essere
          richieste o disposte anche oltre  il  termine  di  quindici
          anni previsto dall'art. 137.
            L'Istituto   assicuratore,  entro  novanta  giorni  dalla
          ricezione della domanda, deve pronunciarsi in  ordine  alla
          domanda medesima".
            -  Gli  articoli  83 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 sono i
          seguenti:
            "Art. 83. - La misura della rendita  di  inabilita'  puo'
          essere  riveduta,  su  domanda del titolare della rendita o
          per disposizione dell'Istituto  assicuratore,  in  caso  di
          diminuzione  o  di  aumento dell'attitudine al lavoro ed in
          genere in seguito a modificazione nelle condizioni  fisiche
          del  titolare  della  rendita, purcha', quando si tratti di
          peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio  che  ha
          dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
          anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
          al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
            La   domanda   di   revisione   deve   essere  presentata
          all'Istituto assicuratore e deve  essere  corredata  da  un
          certificato  medico  dal quale risulti che si e' verificato
          un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
          anche la  nuova  misura  di  riduzione  dell'attitudine  al
          lavoro.
            L'istituto   assicuratore,  entro  novanta  giorni  dalla
          ricezione della domanda, deve pronunciarsi in  ordine  alla
          domanda medesima.
            Se  l'Istituto  assicuratore  rifiuta  di  accogliere  la
          domanda in  tutto  o  in  parte  ovvero  l'infortunato  non
          accetta  la riduzione o la soppressione della rendita, alle
          relative  contestazioni  si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 104.
            Il   titolare   della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare alle visite di controllo che siano  disposte  ai
          fini  del  presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
          caso di rifiuto l'Istituto assicuratore  puo'  disporre  la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
            Nei  primi  quattro anni dalla data di costituzione della
          rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta
          solo dopo trascorso un anno dalla  data  dell'infortunio  e
          almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita,
          ciascuna   delle   successive  revisioni  non  puo'  essere
          richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno  dalla
          precedente.
            Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della
          rendita, la revisione puo' essere richiesta o disposta solo
          due  volte,  la prima alla fine di un triennio e la seconda
          alla fine del successivo triennio.
            Entro dieci anni dalla data dell'infortunio,  o  quindici
          anni  se  trattasi  di  malattia  professionale, qualora le
          condizioni  dell'assicurato,   dichiarato   guarito   senza
          postumi  d'invalidita'  permanente  o  con  postumi che non
          raggiungono il minimo per l'indennizzabilita'  in  rendita,
          dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
          malattia    professionale    in   misura   da   raggiungere
          l'indennizzabilita',  l'assicurato  stesso  puo'   chiedere
          all'Istituto  assicuratore  la  liquidazione della rendita,
          formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti  per
          la revisione della rendita in caso di aggravamento.
            In  caso  di  revisione  o  di  liquidazione a seguito di
          aggravamento,  la  misura  della  rendita  d'inabilita'  e'
          quella  stabilita  dalle tabelle in vigore al momento della
          revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento".
            "Art. 137. - La misura della  rendita  di  inabilita'  da
          malattia  professionale puo' essere riveduta su domanda del
          titolare della rendita  o  per  disposizione  dell'Istituto
          assicuratore,   in   caso   di  diminuzione  o  di  aumento
          dell'attitudine  al  lavoro  ed  in  genere  in  seguito  a
          modificazioni  delle  condizioni fisiche del titolare della
          rendita purcha', quando si tratti di peggioramento,  questo
          sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo
          alla  liquidazione  della  rendita.  La  rendita puo' anche
          essere soppressa nel caso di  recupero  dell'attitudine  al
          lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
            La   domanda   di   revisione   deve   essere  presentata
          all'Istituto assicuratore e deve  essere  corredata  da  un
          certificato  medico  dal quale risulti che si e' verificato
          un   aggravamento   nelle   conseguenze   della    malattia
          professionale  e risulti anche la nuova misura di riduzione
          dell'attitudine al lavoro.
            Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e'  tenuto
          a  pronunciarsi  entro  novanta  giorni  dal ricevimento di
          essa.
            Se  l'Istituto  assicuratore  rifiuta  di  accogliere  la
          domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta
          la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative
          contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
            Il   titolare   della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare alle visite di controllo che siano disposte,  ai
          fini  del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In
          caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo'  disporre  la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
            La  prima revisione puo' essere richiesta o disposta dopo
          che siano trascorsi sei mesi dalla data di  cessazione  del
          periodo  di  inabilita'  temporanea,  ovvero,  qualora  non
          sussista tale inabilita', dopo che sia  trascorso  un  anno
          dalla  data di manifestazione della malattia professionale.
          Ciascuna  delle  successive  revisioni   non   pu   essere
          richiesta  o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
          precedente,  mentre  l'ultima  puo'  aversi  soltanto   per
          modificazioni  avvenute  entro  il termine di quindici anni
          dalla costituzione della rendita.
            La relativa domanda  deve  essere  proposta,  a  pena  di
          decadenza,  non oltre un anno dalla scadenza del termine di
          quindici anni di cui al comma precedente".
            - Il decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129,
          e contiene disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei
          costi  di  produzione  e  per  il rafforzamento strutturale
          delle imprese agricole.
            -  Gli  articoli  1  e  4  del d.P.R. n. 1124/1965 sono i
          seguenti:
            "Art. 1. - E'  obbligatoria  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni   sul   lavoro  delle  persone  le  quali,  nelle
          condizioni previste dal presente titolo,  siano  addette  a
          macchine  mosse  non direttamente dalla persona che ne usa,
          ad  apparecchi  a  pressione,  ad  apparecchi  e   impianti
          elettrici   o   termici,  nonche'  delle  persone  comunque
          occupate in opifici, laboratori o in  ambienti  organizzati
          per  lavori,  opere o servizi, i quali comportino l'impiego
          di tali macchine, apparecchi o impianti.
            L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresU'  quando  le
          macchine,   gli   apparecchi  o  gli  impianti  di  cui  al
          precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
          non   servano   direttamente   ad   operazioni    attinenti
          all'esercizio  dell'industria  che  forma  oggetto di detti
          opifici o ambienti, ovvero siano  adoperati  dal  personale
          comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione
          pratica o esperimento.
            L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando  non
          ricorrano  le  ipotesi  di  cui  ai commi precedenti per le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori:
            1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione
          di opere edili, comprese le stradali, le  idrauliche  e  le
          opere   pubbliche   in  genere;  di  rifinitura,  pulitura,
          ornamento, riassetto delle opere stesse, di  formazione  di
          elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili,
          nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura
          della neve, potatura degli alberi e diserbo;
            2)   di   messa   in  opera,  manutenzione,  riparazione,
          modificazione,  rimozione  degli  impianti  all'interno   o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione, riparazione, collaudo delle  macchine,  degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
            3)  di  esecuzione,  manutenzione  o esercizio di opere o
          impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,  per
          la  sistemazione  delle  frane  dei  bacini montani, per la
          regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o  deflussi
          di  acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
          dei canali e il drenaggio in galleria;
            4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori  di
          qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
            5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie,
          tramvie,   filovie,   teleferiche   e  funivie  o  al  loro
          esercizio;
            6) di produzione  o  estrazione,  di  trasformazione,  di
          approvvigionamento,  di  distribuzione del gas, dell'acqua,
          dell'energia  elettrica,  compresi  quelli  relativi   alle
          aziende  telegrafiche  e  radiotelegrafiche,  telefoniche e
          radiotelefoniche  e   di   televisione;   di   costruzione,
          riparazione  manutenzione  e rimozione di linee e condotte;
          di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
            7)  di  trasporto per via terrestre, quando si faccia uso
          di mezzi meccanici o animali;
            8) per l'esercizio di magazzini di deposito  di  merci  o
          materiali;
            9)  per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
          terrestri, nautici o  aerei,  nonche'  di  posteggio  anche
          all'aperto di mezzi meccanici;
            10) di carico o scarico;
            11)   della  navigazione  marittima,  lagunare,  lacuale,
          fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui  all'art.
          34,  R.D.L.  20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per
          la navigazione aerea, convertito  nella  legge  31  gennaio
          1926, n. 753;
            12)  della  pesca esercitata con navi o con galleggianti,
          compresa la pesca comunque  esercitata  delle  spugne,  dei
          coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della
          miticoltura, della ostricoltura;
            13)  di  produzione,  trattamento, impiego o trasporto di
          sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili,
          tossici,  corrosivi,  caustici,  radioattivi,  nonche'   ai
          lavori   relativi  all'esercizio  di  aziende  destinate  a
          deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono  con-
          siderate  materie infiammabili quelle sostanze che hanno un
          punto di infiammabilita' inferiore a 125 (gradi centigradi)
          e, in ogni  caso,  i  petroli  greggi,  gli  olii  minerali
          bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
            14)  di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto
          di esse;
            15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese
          le fonderie;
            16) delle concerie;
            17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
            18) delle miniere cave e torbiere e saline,  compresi  il
          trattamento  e la lavorazione delle materie estratte, anche
          se effettuati in luogo di deposito;
            19) di produzione del cemento, della calce, del  gesso  e
          dei laterizi;
            20)  di  costruzione,  demolizione, riparazione di navi o
          natanti, nonche' ad operazioni di recupero di  essi  o  del
          loro carico;
            21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
            22)  per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
            23) per il servizio di salvataggio;
            24) per il servizio di  vigilanza  privata,  comprese  le
          guardie  giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
          caccia e pesca;
            25) per il servizio di nettezza urbana;
            26) per  l'allevamento,  riproduzione  e  custodia  degli
          animali,  compresi  i lavori nei giardini zoologici e negli
          acquari;
            27)  per  l'allestimento,  la  prova  o  l'esecuzione  di
          pubblici  spettacoli,  per l'allestimento o l'esercizio dei
          parchi di  divertimento,  escluse  le  persone  addette  ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
            28)  per  lo  svolgimento  di esperienze ed esercitazioni
          pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
            Sono considerati come addetti a  macchine,  apparecchi  o
          impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
          per  effetto  delle  quali  sono  esposti  al  pericolo  di
          infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
          o impianti suddetti.
            Sono pure considerate addette ai lavori di cui  al  primo
          comma  del  presente  articolo  le  persone le quali, nelle
          condizioni previste  dal  presente  titolo,  sono  comunque
          occupate  dal  datore  di  lavoro in lavori complementari o
          sussidiari, anche  quando  lavorino  in  locali  diversi  e
          separati   da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
          principale.
            Sono altresi' considerate addette ai  lavori  di  cui  ai
          numeri  da  1)  a  28)  del presente articolo le persone le
          quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
          occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
          o sussidiari.
            L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente  articolo
          non  sussiste  soltanto  nel  caso  di attivita' lavorativa
          diretta  unicamente  a  scopo  domestico,   salvo   per   i
          lavoratori  appositamente  assunti  per  la  conduzione  di
          automezzi ad uso familiare o privato.
            Non rientrano nell'assicurazione del presente  titolo  le
          attivita'  di  cui al presente articolo quando siano svolte
          dall'imprenditore agricolo per conto  e  nell'interesse  di
          aziende  agricole  o  forestali,  anche  se  i lavori siano
          eseguiti  con  l'impiego  di  macchine  mosse   da   agente
          inanimato,  ovvero  non  direttamente  dalla persona che ne
          usa, le  quali  ricadono  in  quelle  tutelate  dal  titolo
          secondo del presente decreto".
            "Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
            1)  coloro  che  in modo permanente o avventizio prestano
          alle dipendenze e sotto la direzione altrui  opera  manuale
          retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
            2)  coloro  che,  trovandosi  nelle  condizioni di cui al
          precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente  al
          lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
            3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale
          nelle rispettive imprese;
            4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
            5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di
          istruzione  di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che
          attendano    ad    esperienze    tecnico-scientifiche    od
          esercitazioni  pratiche,  o  che  svolgano esercitazioni di
          lavoro;  gli  istruttori  e  gli  allievi  dei   corsi   di
          qualificazione   o   riqualificazione  professionale  o  di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori,  gli inservienti e gli addetti alle esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
            6)  il  coniuge,  i figli, anche naturali o adottivi, gli
          altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
          datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle
          di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale  alle
          condizioni di cui al precedente n. 2;
            7)  i  soci  delle  cooperative  e  di ogni altro tipo di
          societa', anche di fatto, comunque  denominata,  costituita
          od  esercitata,  i quali prestino opera manuale, oppure non
          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
            8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in  ospedali,
          in  istituti  di  assistenza  e  beneficenza quando, per il
          servizio   interno   degli   istituti   o   per   attivita'
          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati
          nell'art. 1,  nonche'  loro  istruttori  o  sovraintendenti
          nelle attivita' stesse;
            9)   i   detenuti   in  istituti  o  in  stabilimenti  di
          prevenzione o di pena,  quando,  per  il  servizio  interno
          degli    istituti   o   stabilimenti,   o   per   attivita'
          occupazionale, siano addetti ad  uno  dei  lavori  indicati
          nell'art.  1,  nonche'  i loro istruttori o sovraintendenti
          nelle attivita' stesse.
            Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni
          della legge 13  marzo  1958,  n.  264,  e  del  regolamento
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 16
          dicembre 1959, n. 1289.
            Tra  le  persone  assicurate  sono  compresi  i  commessi
          viaggiatori,  i  piazzisti  e  gli  agenti delle imposte di
          consumo che, pur vincolati da rapporto   impiegatizio,  per
          l'esercizio  delle proprie mansioni si avvalgano non in via
          occasionale di  veicoli  a  motore  da  essi  personalmente
          condotti.
            Sono  anche  compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi  e  le
          religiose che prestino opera retribuita  manuale,  o  anche
          non  manuale  alle  condizioni  di cui al precedente n. 2),
          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
          dalle associazioni e case religiose  di  cui  all'art.  29,
          lettere  a)  e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa Sede e
          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
          siano pattuite direttamente  tra  il  datore  di  lavoro  e
          l'ente  cui  appartengono  le  religiose  o i religiosi o i
          sacerdoti occupati e se la remunerazione delle  prestazioni
          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
            Per  quanto  riguarda  la  navigazione  e  la pesca, sono
          compresi nell'assicurazione i  componenti  dell'equipaggio,
          comunque  retribuiti,  delle  navi  o galleggianti anche se
          eserciti a scopo di diporto".
            - Per il testo dell'art. 9 del testo unico si  veda  nota
          all'inizio di questo stesso articolo.
            -  Gli  articoli  21  e  22  del  decreto  legislativo n.
          626/1994, cosi' recitano:
            "Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
          lavoro  provvede  affincha'   ciascun   lavoratore   riceva
          un'adeguata informazione su:
            a)  i  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
            b) le misure e le attivita' di protezione  e  prevenzione
          adottate;
            c)  i  rischi  specifici  cui  e'  esposto  in  relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
            d)  i  pericoli  connessi  all'uso  delle  sostanze e dei
          preparati pericolosi sulla base delle schede  dei  dati  di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
            e)  le  procedure  che  riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
            f)  il  responsabile  del  servizio  di   prevenzione   e
          protezione ed il medico competente;
            g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
          misure di cui agli articoli 12 e 15.
            2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
          comma  1,  lettere  a),  b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3".
            "Art. 22. (Formazione dei lavoratori). - 1. Il  datore di
          lavoro assicura che  ciascun  lavoratore,  ivi  compresi  i
          lavoratori   di   cui  all'art.  1,  comma  3,  riceva  una
          formazione sufficiente ed adeguata in materia di  sicurezza
          e  di  salute, con particolare riferimento al proprio posto
          di lavoro ed alle proprie mansioni.
            2. La formazione deve avvenire in occasione:
            a) dell'assunzione;
            b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
            c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
          nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
            3. La formazione deve essere periodicamente  ripetuta  in
          relazione  all'evoluzione  dei rischi ovvero all'insorgenza
          di nuovi rischi.
            4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto  ad  una
          formazione  particolare  in  materia di salute e sicurezza,
          concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
          i  rischi  specifici  esistenti  nel  proprio   ambito   di
          rappresentanza,  tale    da  assicurargli  adeguate nozioni
          sulle principali tecniche di controllo  e  prevenzione  dei
          rischi stessi.
            5.  I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  lavoratori
          in  caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
          pronto soccorso e,  comunque,  di  gestione  dell'emergenza
          devono essere adeguatamente formati.
            6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti  di  cui  al  comma  4  deve  avvenire,   in
          collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
          20,  durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
          economici a carico dei lavoratori.
            7. I Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e
          della    sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
          permanente, possono  stabilire  i  contenuti  minimi  della
          formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10,  comma
          3,  tenendo  anche conto delle dimensioni e della tipologia
          delle imprese".
            - Il comma 5 dell'art. 8 della legge  n.  448/1998  cosi'
          recita:
            "5.  Fino  al  31  dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il  raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri".
            - L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, cosi' recita:
            "Art. 85. - Se l'infortunio ha per conseguenza la  morte,
          spetta  a  favore  dei superstiti sottoindicati una rendita
          nella misura di cui ai  numeri  seguenti,  ragguagliata  al
          cento  per  cento  della  retribuzione calcolata secondo le
          disposizioni degli articoli da 116 a 120:
            1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla
          morte o a nuovo  matrimonio;  in  questo  secondo  caso  e'
          corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
            2)  il  venti  per  cento  a  ciascun  figlio  legittimo,
          naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
          raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
          per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e,
          nel caso di figli adottivi, siano deceduti  anche  entrambi
          gli  adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
          infortunato al momento  del  decesso  e  che  non  prestino
          lavoro  retribuito,  dette  quote  sono corrisposte fino al
          raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
          scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
          del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di  eta',  se
          studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
          lavoro   la'  rendita  e'  loro  corrisposta  finche'  dura
          l'inabilita', Sono compresi tra  i  superstiti  di  cui  ai
          presente   numero,   dal  giorno  della  nascita,  i  figli
          concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
          si presumono concepiti alla  data  dell'infortunio  i  nati
          entro trecento giorni da tale data;
            3)  in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2), il
          venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei  genitori
          adottanti  se viventi a carico del defunto e fino alla loro
          morte;
            4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il
          venti per cento  a  ciascuno  dei  fratelli  o  sorelle  se
          conviventi  con  l'infortunato  e a suo carico nei limiti e
          nelle condizioni stabiliti per i figli.
            La somma delle rendite spettanti ai  suddetti  superstiti
          nelle  misure  a  ciascuno  come  sopra  assegnate non puo'
          superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata  come
          sopra.  Nel  caso  in  cui  la  somma  predetta  superi  la
          retribuzione, le  singole  rendite  sono  proporzionalmente
          ridotte  entro  tale  limite.  Qualora  una  o  pi rendite
          abbiano  in  seguito   a   cessare,   le   rimanenti   sono
          proporzionalmente  reintegrate  sino  alla  concorrenza  di
          detto limite. Nella reintegrazione  delle  singole  rendite
          non  puo'  peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
          degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
            Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una  volta
          tanto  un assegno di lire un milione al coniuge superstite,
          o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza  di  questi,  agli
          ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e
          sorelle,  aventi  rispettivamente  i  requisiti  di  cui ai
          precedenti numeri 2), 3)  e  4).  Qualora  non  esistano  i
          superstiti  predetti,  l'assegno  e' corrisposto a chiunque
          dimostri di aver sostenuto spese in occasione  della  morte
          del  lavoratore  nella  misura  corrispondente  alla  spesa
          sostenuta, entro il limite  massimo  dell'importo  previsto
          per i superstiti aventi diritto di rendita.
            Per  gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
          marittima l'assegno di cui al  precedente  comma  non  puo'
          essere    comunque   inferiore   ad   una   mensilita'   di
          retribuzione.
            Agli effetti del presente  articolo  sono  equiparati  ai
          figli  gli  altri  discendenti viventi a carico del defunto
          che siano orfani di ambedue i genitori o figli di  genitori
          inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
          affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e
          le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".
            -  L'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
          seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) (abrogatae).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  dal  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,  con  regolamenti,  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
            c)   previsione   di   strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          Comma 4:
            - Il comma 4  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  30
          giugno  1994,  n.  479  (Attuazione  della delega conferita
          dall'art. 1, comma 32, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
          di  previdenza  e  assistenza)  cosi'  come  modificato dal
          presente articolo, e' il seguente:
            "4. Il consiglio di indirizzo  e  vigilanza  definisce  i
          programmi  e  individua  le  linee  di indirizzo dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio   presidente;   nell'ambito   della  programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce,  in  sede  di  autoregolamentazione,  la propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo  interno,  istituito  ai  sensi  dell'art. 20 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere   generale   relative   all'attivita'  dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta   giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo   di   controllo   interno  sono  nominati  dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza.
            Il  consiglio  dell'INPS  e  dell'INPDAP  e'  composto da
          ventiquattro membri, dei quali la meta'  in  rappresentanza
          delle  confederazioni  sindacali  dei lavoratori dipendenti
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  la
          restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e,
          relativamente  all'INPS,  dei  lavoratori autonomi, secondo
          criteri   che   tengano    conto    delle    esigenze    di
          rappresentativita'   e  degli  interessi  cui  le  funzioni
          istituzionali di ciascun ente corrispondono.  Il  consiglio
          dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali
          in  rappresentanza  dell'Associazione nazionale mutilati ed
          invalidi del lavoro; i restanti  ventiquattro  membri  sono
          nominati  in  rappresentanza delle confederazioni sindacali
          dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori
          di  lavoro   e   dei   lavoratori   autonomi   maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  nelle  medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente comma in relazione all'INPS.
            Il  consiglio  dell'IPSEMA  e'  composto da dodici membri
          scelti secondo i criteri predetti.
          Comma 5:
            - L'art. 44 del testo unico  approvato  con  d.P.R.    n.
          1124/1965,  come  integrato dal comma 19 dell'art. 59 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "Art.  44.  -  Il   primo   pagamento   del   premio   di
          assicurazione  deve  essere  effettuato  in  via anticipata
          entro la data di inizio dei lavori.
            Il pagamento della rata di premio  per  gli  anni  solari
          successivi  deve  essere  effettuato  dal  datore di lavoro
          entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;
          contestualmente il datore  di  lavoro  deve  effettuare  il
          pagamento  della regolazione del premio relativo al periodo
          assicurativo precedente.
            Il pagamento all'INAIL  della  rata  di  premio  puo',  a
          richiesta  del  datore  di  lavoro,  essere  effettuato  in
          quattro rate di uguale importo da  versarsi  alle  scadenze
          del  20  febbraio,  31  maggio,  31 agosto e 30 novembre di
          ciascun anno cui la rata di premio si riferisce.  Le  somme
          afferenti  le  scadenze successive a quella del 20 febbraio
          di ciascun anno vanno  maggiorate  degli  interessi  ad  un
          tasso  pari  al  tasso  medio  di  interesse dei titoli del
          debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da  parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica. Il  pagamento  della  regolazione
          del  premio  relativo al periodo assicurativo precedente va
          in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il  20
          febbraio.
            Ove  risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro,
          questi lo pu detrarre dalla rata anzidetta;  sono  escluse
          detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni
          precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove
          risulti  un  ulteriore  conguaglio  di  premi  a favore del
          datore di lavoro, l'istituto  effettua  il  rimborso  entro
          settanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al comma 4
          dell'art. 28, salvo i  controlli  che  l'istituto  medesimo
          intenda disporre.
            Entro  il  giorno  20  del  mese  successivo  a quello di
          comunicazione  fatta  dall'istituto  assicuratore,  debbono
          essere  pagate  dal  datore  di  lavoro le quote residue di
          premio risultanti da rettifiche  dei  conteggi  nonche'  le
          differenze   supplementari  determinate  da  variazioni  di
          rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni,  da
          accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
            L'istituto  assicuratore  non  e'  tenuto a rammentare al
          datore di lavoro le date delle singole scadenze".
          Comma 6:
            - L'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196  (Norme  in
          materia   di   promozione   dell'occupazione),  cosi'  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  9.  (Norme  previdenziali).   -   1.   Gli   oneri
          contributivi,   previdenziali  ed  assistenziali,  previsti
          dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle
          imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti  di  cui
          all'art.   49  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  sono
          inquadrate  nel  settore  terziario.    Sull'indennita'  di
          disponibilita'  di  cui  all'art.  4, comma 3, i contributi
          sono versati per il  loro  effettivo  ammontare,  anche  in
          deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di  minimale
          contributivo.
            2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          e  le  malattie  professionali  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e suc-
          cessive   modificazioni,   sono   a   carico   dell'impresa
          fornitrice. I premi e i contributi sono determinati in base
          al  tasso  medio,  o  medio  ponderato,  stabilito  per  la
          posizione  assicurativa,  gia'  in  atto  presso  l'impresa
          utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni
          svolte  dai  lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
          in base al tasso medio, o medio ponderato,  della  voce  di
          tariffa   corrispondente  alla  lavorazione  effettivamente
          prestata dal lavoratore temporaneo,  ove  presso  l'impresa
          utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
            3.  Al  fine di garantire la copertura assicurativa per i
          lavoratori  impegnati  in  iniziative  formative   di   cui
          all'art.  5,  comma  2, nonche' per i periodi intercorrenti
          fra  i  contratti  per  prestazioni  di  lavoro  temporaneo
          stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro,  viene  stabilita,  nei  limiti  delle
          risorse  derivanti  dal contributo di cui all'art. 5, comma
          1, la possibilita' di concorso agli  oneri  contributivi  a
          carico  del  lavoratore  previsti  dagli articoli 6 e 7 del
          decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.  564.  Con  il
          medesimo  decreto viene stabilita la misura di retribuzione
          convenzionale  in  riferimento  alla  quale  i   lavoratori
          assunti  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la
          differenza  contributiva  per  i  periodi  in  cui  abbiano
          percepito  una  retribuzione  inferiore  rispetto  a quella
          convenzionale ovvero abbiano usufruito  dell'indennita'  di
          disponibilita'  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  e  fino a
          concorrenza della medesima misura".
          Comma 7:
            - Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          e' il seguente:
            "Art.  19  (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle
          relative  funzioni  all'INPS  e  all'INAIL).   -   1.   Con
          decorrenza  1  luglio  1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le
          strutture, le  funzioni  e  il  personale  sono  trasferiti
          all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS), e
          all'Istituto nazionale per gli infortuni  sul  lavoro  (IN-
          AIL),   secondo   le  rispettive  competenze,  in  apposite
          strutture,    salvaguardando    le    esperienze    e    le
          professionalita'   specifiche,   con   tempi   e  modalita'
          stabiliti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del
          tesoro e delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          sentite  le  competenti Commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica".