ART. 70.
         (Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).
  1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi  speciali  di  previdenza
  per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa
  (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro,
  sono   soppressi.   Dalla   stessa   data   cessa  l'obbligo  della
  contribuzione e le disponibilita'  economiche  esistenti  presso  i
  fondi  soppressi  sono  trasferite  al  Fondo  pensioni  lavoratori
  dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro
  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  da
  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
  1988,  n.400,  e  successive  modificazioni,  sono  determinati  le
  modalita'  ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in
  particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.
 
          Nota all'art. 70:
            - Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle dei regomaenti emanati dal
          Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".