Articolo 10
              (Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1  -  Ai  fini della designazione delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono
privilegiati:

   a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il  territorio di parchi
nazionali e riserve naturali dello Stato, nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;

   b)  i  laghi  naturali  ed  artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;

   c)   le   acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  13  marzo  1976,  n.  448,  sulla
protezione  delle  zone umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di
protezione  della fauna", istituite dalle regioni e province autonome
ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;

   d)  le  acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.

   2.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali
o  artificiali  utilizzati  per  l'allevamento intensivo delle specie
ittiche, nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.

   3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri
di qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B
dell'allegato   2,  sono  classificate,  entro  quindici  mesi  dalla
designazione, come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".

   4.  La  designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3
sono  effettuate  dalle  regioni,  ricorrendone le condizioni, devono
essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo idrico,
ferma   restando   la   possibilita'   di  designare  e  classificare
nell'ambito  del  medesimo,  tratti come "acqua salmonicola" e tratti
come "acqua ciprinicola".

   5.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita'  delle  acque,  il  Presidente  della  Giunta
regionale   o   il  Presidente  della  provincia,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  adottano provvedimenti specifici e motivati,
integrativi  o  restrittivi  degli  scarichi  ovvero  degli usi delle
acque.
 
          Note all'articolo 10:

             -  Il  D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, recante "Esecuzione
          della  convenzione  relativa  alle  zone umide d'importanza
          internazionale,  soprattutto  come  habitat  degli  uccelli
          acquatici,  firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio  1971",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 3
          luglio 1976, n. 173.

             -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per
          la  protezione  della  fauna  omeoterma  e  per il prelievo
          venatorio"  e'  pubblicata  sul  supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale,  serie generale, n. 46 del 25 febbraio
          1992.