Articolo 12
(Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

1. Le acque designate e classificate si considerano idonee, alla vita
dei  pesci  se  rispondono  ai  requisiti riportati nella tabella 1/B
                          dell'allegato 2.

   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori  dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le
autorita'  competenti  al  controllo  accertano se l'inosservanza sia
dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o
a  eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure
appropriate.

   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.