Articolo 12 (Accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci) 1. Le acque designate e classificate si considerano idonee, alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2. 2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure appropriate. 3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.