Articolo 14 (Acque destinate alla vita dei molluschi) 1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione. 3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della qualita' delle acque, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.