Articolo 15 (Accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi) 1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2. 2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento. 3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure appropriate.