Articolo 17
                          (Norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  14,  15  e 16 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificazione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530
 
          Note all articolo 17.

             -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 530
          recante   "Attuazione   della   direttiva   91/492/CEE  che
          stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e
          commercializzazione   dei   molluschi   bivalvi   vivi"  e'
          pubblicato   sul   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale, serie generale, dell'11 gennaio 1993, n. 7.