Articolo 17 (Norme sanitarie) 1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
Note all articolo 17. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 recante "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, dell'11 gennaio 1993, n. 7.