Articolo 6
         (Obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:

   a)  le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;

   b) le acque destinate alla balneazione;

   c)  le  acque  dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;

   d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

   2.  Fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione;

   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel piano di
tutela,  per  mantenere,  ovvero adeguare, la qualita' delle acque di
cui  al comma 1 all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione.
Relativamente  alle  acque di cui al comma 1 le regioni predispongono
apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.
                              Capo II:
                   Acque a specifica destinazione