Articolo 9 (Acque di balneazione) 1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni. 2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.
Note all'articolo 9: - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante "Attuazione della direttiva CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 luglio 1982, n. 203.