Articolo 9
                       (Acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  rispondere ai
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, e successive modificazioni.

   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del
1982  le  regioni,  entro l'inizio della stagione balneare successiva
alla   data   di   entrata   in   vigore   del  presente  decreto  e,
successivamente,  prima  dell'inizio  della  stagione  balneare,  con
periodicita'  annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo
le  modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7,
tutte  le  informazioni  relative  alle  cause  ed  alle  misure  che
intendono adottare.
 
          Note all'articolo 9:

             -  Il  D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante "Attuazione
          della direttiva CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle
          acque   di   balneazione"   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale, serie generale, del 26 luglio 1982, n. 203.