Art. 10.
                                Esami
  1.  Il  consiglio dei  docenti  del  corso predispone  un  apposito
libretto di formazione che consente all'allievo e al consiglio stesso
il controllo delle attivita' svolte per sostenere gli esami annuali e
finali,   ivi  compresa   l'attivita'   finalizzata,  attraverso   la
promozione di una formazione  personale, al conseguimento di adeguate
competenze   sulla  conduzione   della  relazione   interpersonale  e
specificatamente psicoterapeutica.
  2. Il consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalita' degli
esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.