Art. 10. Esami 1. Il consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione che consente all'allievo e al consiglio stesso il controllo delle attivita' svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attivita' finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica. 2. Il consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalita' degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.