Art. 11.
                          Docenza nei corsi
  1. La formazione, gli insegnamenti  teorici e la supervisione delle
attivita' psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori
delle universita'  italiane e  straniere di  specifica qualificazione
sia a  personale di  specifica e  documentata esperienza  nel settore
della  psicoterapia   secondo  modalita'  e  criteri   stabiliti  nel
regolamento dell'istituto di cui all'articolo 7, comma 4.