Art. 12. Diploma finale 1. Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teoricoclinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.